(1) Gli ultimi due periodi del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti: “Un anno nella scuola dell’infanzia è obbligatorio, non incide sull’obbligo scolastico nonché sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla normativa nazionale. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli prevedendo che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione.”
(2) Il comma 2-bis dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“2-bis. Ferma restando l’autonomia scolastica, la valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.”