(1) Fatto salvo il controllo analogo esercitato sulle società in house, la gestione delle società partecipate spetta esclusivamente agli amministratori e alle amministratrici, che compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
(2) Amministratori e amministratrici hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva di una crisi dell’azienda e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti normativamente previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
(3) La nomina e la revoca delle persone che rappresentano la Provincia negli organi amministrativi delle società partecipate sono disposte dalla Provincia nel rispetto degli articoli 2383 e 2475 del codice civile. Trova, altresì, applicazione l’Art. 2449 del codice civile.
(4) Le persone che rappresentano la Provincia negli organi amministrativi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti, e non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi.
(5) Le persone che rappresentano la Provincia negli organi amministrativi orientano la propria condotta al raggiungimento degli obiettivi, dei piani e dei programmi fissati dalla Provincia e assicurano il rispetto del codice di comportamento delle e dei dipendenti provinciali e la trattazione degli affari in tedesco e italiano. A tal fine sottoscrivono, all’atto di assunzione della carica, dichiarazione formale di impegno.
(6) Fermi restando gli obblighi di informazione specifici derivanti dalla legge, dallo statuto e dai patti parasociali, le e i rappresentanti della Provincia negli organi amministrativi informano periodicamente la struttura organizzativa competente per materia in merito all’andamento amministrativo-gestionale ed economico-finanziario della società, con riferimento in particolare all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione e del grado di raggiungimento degli obiettivi, dei piani e dei programmi prefissati dalla Provincia.
(7) I membri degli organi di controllo delle società partecipate comunicano tempestivamente alla struttura organizzativa competente per materia le situazioni di grave irregolarità, per l’esercizio, se del caso, dei poteri di cui agli articoli 2476, 2393, 2393-bis, 2395 e 2396 del codice civile. Rimane salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di responsabilità delle e dei rappresentanti della Provincia negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate.