1. L’assegnazione ai sensi dell’articolo 4 non può essere superiore alla misura del 90% della spesa ammessa a finanziamento.
2. La quantificazione del vantaggio economico è determinata in termini economici e non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.
3. Il vantaggio economico deve essere utilizzato esclusivamente per le attività per le quali è stato concesso.