1 Sono ammesse tutte le spese di gestione e di personale riferite all’attività di cui all’articolo 2, comma 1. Gli stipendi ed i rimborsi per il personale non possono essere superiori a quelli previsti per il personale del medesimo livello dell’Amministrazione provinciale.
2. Spese di missione per il personale dipendente, le collaboratrici e i collaboratori volontari, nonché per gli studenti e docenti nello svolgimento dell’attività di formazione; fino all’am-montare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10 della legge provinciale 27 luglio 2015, nr. 9;
3. Spese di formazione e aggiornamento del personale dipendente, delle collaboratrici e dei collaboratori volontari sono ammesse solo se relative a tematiche connesse con l’attività in ambito cinematografico e audiovisivo svolta dal beneficiario e comunque non possono comprendere corsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale;
4. Non vengono riconosciute spese straordinarie e di progetto.