(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis (Scuole di musica della Provincia)
1. La Provincia è competente per la costruzione, per l’arredamento, per le attrezzature e per la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, nei quali si trova una scuola di musica e il raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni.
2. La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte di essi, nei quali viene impartito l’insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella proprietà degli arredamenti e delle attrezzature.
3. La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazione per iniziativa dei comuni.
4. I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comune nel quale si trova la scuola di musica.
5. Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, le parole: “destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti” sono sostituite dalle parole: “destinati a collegi o convitti studenteschi e alle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche”.
(3) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è così sostituito:
“2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad organizzazioni aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.700.000,00 euro per l’anno 2019 e in 13.700.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
(5) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.