1. Per tutti i calcoli dell’anzianità di servizio ai sensi della presente disciplina vengono considerati i periodi del servizio provinciale, utili per la progressione giuridica ed economica nel rispettivo profilo professionale del settore della scuola dell’infanzia, incluso il servizio del personale distaccato ai sensi dell’articolo 10.
2. Per il calcolo dell’anzianità di servizio viene inoltre riconosciuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, per intero il servizio maturato nel profilo professionale di qualifica funzionale superiore, mentre quello maturato nel profilo professionale di qualifica funzionale inferiore viene riconosciuto per metà.
3. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di cui agli articoli 13, commi 8, 9 e 10.
4. La data di riferimento per il calcolo dell’anzianità di servizio è sempre il 31 agosto dell’anno scolastico precedente.