1. La permanenza nella propria abitazione delle persone di cui all'articolo 3 in età anziana va favorita attraverso i servizi presenti nel territorio, come gli sportelli unici per l'assistenza e la cura, i servizi di assistenza domiciliare e infermieristica e l'accompagnamento socio-pedagogico abitativo. La persona va sostenuta nell'organizzazione della propria assistenza attraverso l'utilizzo di servizi pubblici e privati, del volontariato e dell'associazionismo presente a livello locale.
2. Per le persone in età anziana, per le quali non sia possibile una permanenza nella propria abitazione o in un servizio sociale residenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche, sono a disposizione i servizi residenziali per anziani.
3. Il momento del passaggio da un servizio residenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche a un servizio residenziale per anziani necessita di una preparazione e di un accompagnamento mirati della persona da parte del personale del servizio dalla quale la stessa proviene. La collaborazione con il servizio residenziale per anziani, strutturata a seconda dei bisogni della persona, può essere garantita per un massimo di sei mesi.
4. Le persone di cui all'articolo 3 possono essere ammesse nei servizi residenziali per anziani sulla base di quanto previsto dalle relative disposizioni vigenti, anche a prescindere dal limite di età.
5. Le persone di cui all'articolo 3 sono ammesse nelle residenze per anziani attraverso:
a) l’ammissione ordinaria: le persone sono inserite in graduatoria e accolte nelle residenze per anziani, preferibilmente nel proprio ambito territoriale di residenza, in condizione di parità con gli altri aventi diritto. L’ammissione degli utenti dei servizi residenziali per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche è concordata con i servizi di provenienza;
b) l’ammissione nei nuclei per persone con un fabbisogno di assistenza e cura estensive delle residenze per anziani: le persone che, a causa di disturbi comportamentamentali rilevanti o della condizione psico-fisica complessiva, necessitano di un accompagnamento estensivo, hanno diritto di accedere a tali nuclei attraverso una graduatoria distinta e specifica. Per la descrizione dei destinatari nonché per la disciplina degli aspetti strutturali, organizzativi e finanziari di tali nuclei è fatto rinvio alle disposizioni vigenti sulle residenze per anziani.
6. Le persone di età pari o superiore a sessanta anni, che utilizzano con regolarità un servizio semiresidenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche e che vengono accolte in un servizio residenziale per anziani, possono continuare a fruire del servizio semiresidenziale per la durata di un anno. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore anno solo in casi eccezionali e motivati, a condizione che non vi siano persone in lista di attesa.
7. Ulteriori disposizioni di dettaglio per i servizi di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.