1. L'affidamento familiare di persone adulte è una forma di accoglienza a tempo pieno o a tempo parziale presso una famiglia. Esso costituisce un’alternativa alla collocazione in un servizio sociale residenziale o semiresidenziale.
2. Le finalità dell'affidamento familiare sono:
a) assicurare agli utenti un accompagnamento e un sostegno in un contesto familiare;
b) l’assistenza e la cura nell’ambito della vita quotidiana;
c) promuovere le relazioni sociali, sia all'interno della famiglia che nella comunità;
d) accompagnare gli utenti in un percorso di autonomia.
3. I destinatari sono le persone di cui all’articolo 3 che non sono in grado di abitare in modo completamente autonomo o non possono permanere nella famiglia di origine, oppure che necessitano di un periodo di orientamento e accompagnamento in un contesto familiare per poter poi avviare un percorso di autonomia.
4. L’affidamento familiare è attivato, sulla base di un progetto socio-pedagogico, dalle operatrici e dagli operatori dell’area socio-pedagogica di base dei distretti sociali.
5. L'affidamento familiare può rappresentare per l'utente una collocazione temporanea o stabile. La durata dell'affidamento è legata al progetto individuale.
6. Ad una stessa famiglia non possono essere affidate contemporaneamente più di tre persone.
7. Ulteriori disposizioni di dettaglio per il servizio di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.