1. Tra gli enti pubblici e privati che formano la rete dei servizi e che collaborano nell’elaborazione del progetto di vita della persona deve essere garantito un costante scambio di informazioni, che assicuri il miglior accompagnamento degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali, sia pubblici sia privati convenzionati, sono tenuti a fornire alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i dati relativi ai servizi e alle prestazioni di cui ai presenti criteri. Essi assicurano la raccolta sistematica dei dati statistici e adottano i sistemi di rilevazione definiti dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.