1. La Provincia promuove e sostiene il finanziamento di studi e ricerche relativi all’introduzione e allo sviluppo di forme abitative a carattere innovativo per le persone di cui all’articolo 3, con particolare riguardo alle misure per l’assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (“Dopo di noi”).
2. La Provincia può finanziare agli enti gestori dei servizi sociali la parte di spese a carico degli stessi per progetti abitativi innovativi, di seguito denominati progetti abitativi, destinati a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui al comma 1. I progetti abitativi devono perseguire le seguenti finalità:
a) ampliare l'offerta abitativa sia in termini quantitativi che qualitativi;
b) promuovere soluzioni alloggiative di piccole dimensioni a carattere familiare;
c) accompagnare le persone nell’uscita programmata dal nucleo familiare di origine o, quale intervento di deistituzionalizzazione, da un servizio residenziale gestito direttamente o indirettamente dagli enti gestori dei servizi sociali, così come nello sviluppo di competenze atte a favorire la loro autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 avviene ai sensi del punto 1, lettera b), terza lineetta ("piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali) dell’allegato A della deliberazione provinciale del 3 maggio 2010, n. 764, e successive modifiche. Il finanziamento può coprire le spese relative all'assistenza e alla cura delle persone con disabilità destinatarie del progetto abitativo. I presupposti per il finanziamento sono:
a) la realizzazione del progetto abitativo da parte di organizzazioni private senza scopo di lucro;
b) la messa a disposizione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di appartamenti/spazi abitativi adeguati all'accoglienza delle persone con disabilità e di risorse economiche per la copertura delle spese accessorie relative all’alloggio, delle spese relative alla gestione della vita quotidiana, nonché delle spese relative all'assistenza e alla cura attraverso l’utilizzo delle prestazioni finanziare dedicate a tale scopo;
c) la valutazione positiva del progetto abitativo da parte dell’ufficio provinciale competente.
4. L'ente gestore dei servizi sociali deve:
a) presentare, all’atto della domanda, una relazione sul progetto abitativo con la motivazione sull’opportunità del progetto stesso;
b) monitorare costantemente il progetto abitativo;
c) relazionare periodicamente l'ufficio provinciale competente sullo stato di attuazione del progetto abitativo;
d) mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente i dati e le informazioni richieste.