1. In attuazione dell’articolo 21, comma 3, della legge, la Ripartizione provinciale Politiche sociali organizza incontri periodici con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, con il coinvolgimento dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, per le seguenti finalità:
a) tematizzazione del fabbisogno di alloggi sociali a livello provinciale da destinare alle categorie sociali previste dalla legge, con particolare riferimento alle persone di cui all’articolo 3, e del fabbisogno di alloggi a disposizione degli enti territorialmente competenti per la gestione dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali;
b) tematizzazione di questioni correlate all’attuale graduatoria delle categorie speciali e relativa elaborazione di soluzioni comuni;
c) promozione dello sviluppo e della sperimentazione di nuovi modelli abitativi a carattere innovativo per le persone di cui all’articolo 3 dei presenti criteri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera s), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
2. La Ripartizione provinciale Politiche sociali collabora con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa all’elaborazione dei criteri di attuazione della legge provinciale n. 13/1998, e successive modifiche, e alle relative rielaborazioni periodiche. Prima dell’approvazione da parte della Giunta provinciale, essa esprime un parere sulle disposizioni che interessano i destinatari di cui all'articolo 3 dei presenti criteri.
3. Gli alloggi destinati alle persone di cui all’articolo 3 devono essere ubicati in zone residenziali, essere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e non essere possibilmente concentrati in un’unica zona. Va garantita, nei limiti della normativa vigente, la disponibilità di alloggi conformi alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.