1. Iniziative per le quali imprese della provincia di Bolzano hanno presentato in tempo utile domanda di contributo ai sensi dei criteri „Misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1434 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’impresa abbia deciso di non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa.
2. Anche se non indicate nella domanda, sono ammesse a contributo le spese di trasporto e le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
3. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. I contributi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni per i medesimi costi ammissibili.
5. La penalizzazione dell’esclusione dalle agevolazioni per un periodo di due anni prevista all’articolo 16, comma 5, dei criteri di cui al comma 1 per il caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari non raggiunga almeno l’80 per cento della spesa ammessa, è sospesa e non trova applicazione.