1. Iniziative per le quali i richiedenti hanno presentato domanda di contributo ai sensi dei “Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative a favore di imprese, volte a favorire l’incremento economico e della produttività” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 437 del 26 aprile 2016, e successive modifiche, nonché dei “Criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività” di cui all’Allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 438 del 26 aprile 2016, e successive modifiche, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-2019 o per altre ragioni di natura organizzativa.
2. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.