1. In un’ottica di massima semplificazione e celerità dei procedimenti amministrativi e nel rispetto dei principi previsti dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la liquidazione dei contributi relativi a tutti i procedimenti previsti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, e14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, potrà avvenire anche sulla base di un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dati essenziali della documentazione di spesa. All’elenco è allegata una dichiarazione del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. Gli originali della documentazione di spesa devono essere conservati dal beneficiario e presentati nell’eventualità di un controllo a campione.
2. Le domande di liquidazione giacenti, che non siano state completate con la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, potranno essere ripresentate in forma semplificata ai sensi del comma 1, sempre che non sia scaduto il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.