(1) Impianti che superano le soglie di cui all’articolo 3 possono essere realizzati soltanto in zone a destinazione particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
(2) Non è consentito eludere le soglie suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.
(3) In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti devono essere smantellati e dev’essere ripristinato lo stato originario.
(4) L’individuazione di zone a destinazione particolare per l’installazione di impianti fotovoltaici è vietata.