(1) La realizzazione di impianti eolici può essere autorizzata senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione dell’area, salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici. Per la valutazione del sito sono da considerare altresì la raggiungibilità, il necessario adeguamento degli accessi e la connessione alla rete elettrica.
(2) Per soddisfare il fabbisogno di rifugi alpini e malghe non allacciati alla rete elettrica è consentita, anche in deroga al comma 3, lettere b) e c), la realizzazione di impianti eolici di adeguate dimensioni e potenza, salva la valutazione di cui al comma 1.
(3) La realizzazione di impianti eolici è vietata nelle seguenti aree: