(1) Fatte salve le precisazioni e le limitazioni di cui agli articoli seguenti, all’interno o su costruzioni ammesse in base ai piani e alle disposizioni vigenti sono ammissibili impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla destinazione dell’area e da soglie dimensionali, a condizione che la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali sia positiva e sempre che non ostino prevalenti interessi pubblici e non venga compromesso l’utilizzo delle costruzioni corrispondente alla loro destinazione d’uso.