(1) In esecuzione dell’articolo 2, comma 1, lettera m), dell’articolo 21, comma 3, lettera c) e dell’articolo 29, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante “Territorio e paesaggio“, di seguito denominata “legge”, il presente regolamento comprende disposizioni riguardanti l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e stabilisce i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica.