(1) Salva positiva valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali e previa valutazione del sito in merito a raggiungibilità, necessario adeguamento degli accessi e connessione alla rete elettrica, e purché non ostino prevalenti interessi pubblici, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili i tipi di impianto di seguito elencati: