(1) L’istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione, è gratuita e può essere trasmessa anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, e successive modifiche.
(2) La persona che presenta l’istanza deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi, e individuare esattamente i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria cui vuole accedere. 16)
(3) La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento. 17)
(4) L’istanza di accesso a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non comporta, per l’amministrazione, l’obbligo di comunicazione ai soggetti controinteressati.