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r) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 41)
Regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2020, n. 3.

Art. 18 (Obblighi di pubblicazione)

(1) Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e ai fini della piena accessibilità, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” visibile e accessibile dalla pagina principale. Le società partecipate e controllate dall’Amministrazione denominano questa sezione “Società trasparente”.

(2) Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, le direttrici e i direttori delle strutture organizzative garantiscono il flusso tempestivo e regolare delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell’amministrazione; garantiscono inoltre la qualità, la completezza e il costante aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati.

(3) Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione le persone responsabili di cui al comma 2 contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e accessibilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti; nel caso di categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati devono essere resi non intelligibili i dati personali non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza; resta fermo il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone interessate nonché i dati personali di minorenni.

(4) La Giunta provinciale nomina il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Amministrazione provinciale che vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e controlla la regolare attuazione del diritto di accesso civico.

(5) Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella gestione delle istanze, l’amministrazione può pubblicare documenti, informazioni e dati anche diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sempre in stretta osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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