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r) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 41)
Regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2020, n. 3.

Art. 29 (Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato)

(1) Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:

  1. nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalle disposizioni di settore al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, fra i quali rientrano, tra altri:
    1) il segreto statistico;
    2) il segreto bancario;
    3) il segreto scientifico e il segreto industriale;
    4) il segreto d'ufficio;
    5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona;
    6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale;
    7) il divieto di divulgazione di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell’ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;
    8) l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
    9) la segnalazione del pubblico dipendente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata;
  2. nei casi di segreto di Stato. 24)

(2) L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi pubblici:

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  2. sicurezza nazionale;
  3. difesa e questioni militari;
  4. relazioni internazionali;
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  7. regolare svolgimento di attività ispettive, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. gli atti e i documenti concernenti segnalazioni, note o esposti di privati, di organizzazioni sindacali, di categoria o di altre associazioni, fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria e non siano stati emanati gli atti conclusivi del procedimento;
    2. i pareri dei legali interni, nonché quelli di professionisti esterni, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, nonché gli atti difensivi e la relativa corrispondenza.

(3) L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi privati:

  1. protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. i documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi altro riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
    2. le relazioni dei Servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone;
    3. le comunicazioni contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati nonché dati personali di minorenni;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. i documenti presentati da un privato, su richiesta delle strutture organizzative di cui all’articolo 17 entrati a far parte del procedimento e che integrano interessi strettamente personali, sia tecnici, sia finanziari, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, che lo stesso privato chiede siano tenuti riservati;
    2. le comunicazioni scritte tra enti diversi e tra questi e soggetti terzi, che non siano parte del procedimento amministrativo, ma che abbiano carattere confidenziale e privato;
  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

(4) Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 2 e 3 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati ovvero alle altre parti.

(5) L'accesso civico non può essere negato ove, a tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 2 e 3, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

24)
L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
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