(1) Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 31, comma 1, la persona richiedente può presentare, entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
(2) Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di dati personali, il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali e il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricezione del citato parere, comunque per non più di 10 giorni.
(3) La persona richiedente può altresì presentare ricorso alla Difesa civica competente; in tal caso il ricorso va notificato anche alla struttura organizzativa coinvolta. La Difesa civica si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
(4) Qualora la Difesa civica ritenga illegittimo il diniego o il differimento, ne informa la persona richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se questa, entro 30 giorni, non emana motivato provvedimento confermativo del diniego o del differimento, l'accesso è consentito.
(5) Nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso, il soggetto controinteressato che vi si era opposto può presentare richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero ricorso alla Difesa civica.
(6) Avverso la decisione della struttura organizzativa competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del/della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa ai sensi della normativa vigente.
(7) In pendenza di procedimento presso la Difesa civica, il termine per la presentazione del ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito del suo ricorso.