In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

r) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 41)
Regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni

1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2020, n. 3.

CAPO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Oggetto)  

(1) Questo regolamento disciplina conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, l’esercizio dei seguenti diritti:

  1. l’accesso ai documenti amministrativi;
  2. l’accesso civico semplice;
  3. l’accesso civico generalizzato;
  4. l’accesso ai documenti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici; 2)
  5. l’accesso alle informazioni ambientali;
  6. l’informazione e il diritto di accesso ai dati personali.
2)
La lettera d) dell'art. 1, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini di questo regolamento si intende:

  1. per “diritto di accesso ai documenti amministrativi”, o “diritto di accesso documentale”, il diritto dei soggetti interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. per “accesso civico semplice”, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”;
  3. per “accesso civico generalizzato”, il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti;
  4. per “persona interessata”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso documentale;
  5. per “soggetti controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  6. per “situazione giuridicamente tutelata”, una situazione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa, che riconosce la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che i documenti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica;
  7. per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione, da soggetti di diritto pubblico o da soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

CAPO II
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 3 (Ambito di applicazione)

(1) Il diritto di accesso documentale può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 4 (Legittimazione soggettiva)

(1) Il diritto di accesso documentale è esercitabile da tutti i soggetti privati che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

(2) In virtù del principio di leale cooperazione istituzionale, l’accesso è consentito alle pubbliche amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

(3) Ai sensi dell’articolo 15, le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni atto, dato e informazione utile all’espletamento del loro mandato. 3)

(4) I portatori di interessi pubblici o diffusi sono legittimati a esercitare il diritto d’accesso documentale sia iure proprio sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché non si configuri una forma di controllo generalizzato dell’attività dell’amministrazione.

3)
L'art. 4, comma 3, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 5 (Oggetto del diritto di accesso documentale)

(1) Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 al momento dell’istanza; esso non può pertanto comportare la necessità di un’attività di ricerca e di elaborazione di dati da parte delle stesse.

(2) Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

(3) Il diritto si intende realizzato tramite il deposito, l'esame, l'estrazione di copia o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dalla persona interessata.

(4) Il diritto d’accesso è esercitabile fino a quando l’amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(5) Non sono ammissibili istanze di accesso ai documenti amministrativi preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione, nonché istanze per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da compromettere il buon andamento dell’amministrazione.

Art. 6 (Responsabilità del procedimento)

(1) Responsabile del procedimento di accesso documentale agli atti è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

(2) L’accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale è autorizzato dalla Segretaria/dal Segretario generale.

Art. 7 (Comunicazione ai soggetti controinteressati)

(1) Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenendo anche conto degli atti connessi all’atto/agli atti oggetto della richiesta di accesso documentale e di quelli nello stesso/negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

(2) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere.

(3) Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta di accesso, dandone comunicazione anche ai soggetti controinteressati.

Art. 8 (Accesso informale)

(1) Qualora non risulti l’esistenza di soggetti controinteressati, il diritto di accesso documentale può essere esercitato in via informale mediante richiesta alla struttura organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

(2) La persona interessata deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.

(3) La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie richieste, l'esibizione del documento, il rilascio di copia oppure altra modalità idonea a soddisfare la richiesta.

(4) La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dalla direttrice/dal direttore della struttura organizzativa interessata o dalla persona alla quale compete la responsabilità del procedimento.

(5) Qualora in base ai documenti richiesti la persona responsabile del procedimento riscontri l’esistenza di soggetti controinteressati, invita la persona richiedente a presentare richiesta formale di accesso.

Art. 9 (Accesso formale)

(1) Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano, alla stregua delle informazioni e documentazioni fornite, dubbi sulla legittimazione soggettiva della persona richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull'accessibilità del documento, la persona è invitata a presentare istanza formale.

(2) Ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la persona responsabile del procedimento rilascia una ricevuta per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di accesso formale. 4)

(3) La richiesta formale presentata a struttura organizzativa diversa da quella competente, ma comunque appartenente all’Amministrazione provinciale o rientrante fra gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa  o all'ente competente. Di tale inoltro è data comunicazione alla persona richiedente. 5)

(4) La persona richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza. 6)

(5) La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dalla direttrice/dal direttore della struttura organizzativa interessata o dalla persona alla quale compete la responsabilità del procedimento.

(6) In caso di richiesta erronea o incompleta, entro 10 giorni la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla persona interessata, per via telematica a chi abbia consentito tale forma di trasmissione o, altrimenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, e assegna contestualmente un termine non superiore a 30 giorni per la regolarizzazione ovvero l’integrazione della domanda.  Scaduto il termine assegnato, se la regolarizzazione ovvero integrazione non sono pervenute o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata. 7)

4)
L'art. 9, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
5)
L'art. 9, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
6)
L'art. 9, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
7)
L'art. 9, comma 6, è stato così integrato dall'art. 3, comma 4, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 10 (Modalità di esercizio del diritto d’accesso documentale)

(1) L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza della persona responsabile del procedimento.

(2) Fatta comunque salva l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

(3) L'esame dei documenti è effettuato dalla persona interessata o da persona dalla stessa incaricata con delega scritta, con l'eventuale accompagnamento di una terza persona le cui generalità vanno registrate in calce alla richiesta. La persona interessata può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

(4) La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento dell'eventuale costo di riproduzione indicato all’Art. 54. Se specificamente richiesto, le copie sono rilasciate in forma autenticata.

(5) L’amministrazione assicura che il diritto di accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa specifica in materia di amministrazione digitale.

Art. 11 (Decisioni sulla richiesta di accesso documentale)

(1) In caso di accoglimento della richiesta, la persona responsabile del procedimento indica alla persona interessata il nominativo della/del dipendente e la struttura organizzativa presso cui essa stessa o altra persona munita di delega scritta può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l’orario durante il quale può avvenire la consultazione, nonché ogni altra informazione utile ad esercitare concretamente il diritto di accesso.

(2) Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura della persona responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

(3) L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato quando sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Art. 12 (Termini del procedimento)

(1) Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta all’amministrazione o ente competente o dalla sua ricezione nell'ipotesi disciplinata dall’articolo 9, comma 3. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende rifiutata. 8)

(2) Il termine di cui al comma 1 è sospeso nei seguenti casi:

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, ai soggetti controinteressati al fine di presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso;
  2. in pendenza del termine, non superiore a 30 giorni, assegnato ai sensi dell’Art. 9, comma 6, per regolarizzare o integrare richieste erronee o incomplete.
8)
L'art. 12, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 13  (Differimento dell’accesso documentale)

(1) Il differimento dell'accesso è disposto a salvaguardia di specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, per quei documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui al comma 2 di questo articolo.

(2) Alle persone interessate che presentano richiesta deve in ogni caso essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(3) L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

Art. 14 (Documenti esclusi dall’accesso documentale)

(1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, possono inoltre essere sottratti all'accesso per motivi di segretezza e riservatezza:

  1. i documenti dalla cui divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e difesa nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; restano salve le ipotesi di segreto di Stato disciplinate dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  2. i documenti che riguardano la vita privata o la sfera riservata di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; alle persone richiedenti deve tuttavia essere garantita la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici;
  3. i documenti relativi alla vita privata delle dipendenti e dei dipendenti, anche in quiescenza, di collaboratrici e collaboratori esterni, di incaricati di consulenze, dei soggetti estranei all’amministrazione componenti di organi collegiali e commissioni presso l’amministrazione;
  4. la documentazione attinente a procedimenti disciplinari nonché quella concernente procedure conciliative o arbitrali riguardanti il personale dipendente;
  5. i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la relativa corrispondenza, salvo che gli stessi siano richiamati in un provvedimento  conclusivo a rilevanza esterna; 9)
  6. le note, gli appunti e le altre annotazioni preparatorie predisposte dalle strutture organizzative in vista dell’elaborazione del provvedimento finale;
  7. i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell’ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;
  8. la segnalazione del pubblico dipendente, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata. 10)

(2) Il divieto di accesso può riguardare anche solo una parte del documento.

(3) Deve comunque essere garantito alle persone richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dalla normativa vigente in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

9)
La lettera e) dell'art. 14, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
10)
La lettera h) dell'art. 14, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 15 (Accesso documentale delle consigliere e dei consiglieri provinciali)

(1) Le consigliere e i consiglieri provinciali hanno diritto di accesso a ogni documento11), dato e informazione utile all’espletamento del loro mandato che sia in possesso delle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

(2) In base alle vigenti disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale, nell'esercizio della loro funzione di controllo le consigliere e i consiglieri provinciali possono richiedere, direttamente al Presidente della Provincia o all'assessore provinciale competente per materia, informazioni o dati su provvedimenti adottati da altri organi della Provincia o delle aziende o degli enti da essa dipendenti.

(3) Le consigliere e i consiglieri provinciali sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge; nel caso in cui gli documenti 12), i dati e le informazioni contengano dati personali, le consigliere e i consiglieri provinciali assumono la qualifica di titolari del trattamento e come tali devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa vigente in materia.

(4) Le consigliere e i consiglieri provinciali non sono tenuti a dimostrare l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiarino l’utilità degli documenti12), dei dati e delle informazioni richiesti per l’espletamento del loro mandato.

(5) Alle consigliere e ai consiglieri che richiedono l’accesso ad documenti12), dati e informazioni al di fuori dell’esercizio del loro mandato si applicano le disposizioni concernenti il diritto d’accesso documentale della cittadinanza. 13)

11)
Art. 15, comma 1, la parola "atto" è stata sostituita dalla parola "documento", dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
12)
Nell'art. 15, commi 3, 4 e  5, la parola "atti" è stata sostituita dalla parola "documenti", dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
13)
L'art. 15, comma 5, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 6, comma 2, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 16 (Rimedi giuridici contro il diniego, l’accoglimento parziale o il differimento dell’accesso documentale)

(1) Contro le determinazioni amministrative riguardanti il diritto d’accesso documentale nonché nell’ipotesi di silenzio rigetto è dato ricorso secondo le modalità di cui all’articolo 26 comma 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

CAPO III
Obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 14)

Art. 17 (Ambito di applicazione)

(1) Oltre agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano, per quanto compatibili, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati e alle società partecipate o controllate dagli enti o sottoposte a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 2/bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche.

Art. 18 (Obblighi di pubblicazione)

(1) Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e ai fini della piena accessibilità, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” visibile e accessibile dalla pagina principale. Le società partecipate e controllate dall’Amministrazione denominano questa sezione “Società trasparente”.

(2) Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, le direttrici e i direttori delle strutture organizzative garantiscono il flusso tempestivo e regolare delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità degli stessi agli originali in possesso dell’amministrazione; garantiscono inoltre la qualità, la completezza e il costante aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati.

(3) Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione le persone responsabili di cui al comma 2 contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e accessibilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti; nel caso di categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati devono essere resi non intelligibili i dati personali non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza; resta fermo il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone interessate nonché i dati personali di minorenni.

(4) La Giunta provinciale nomina il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Amministrazione provinciale che vigila sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione e controlla la regolare attuazione del diritto di accesso civico.

(5) Per accrescere la fruibilità delle informazioni di interesse generale e l’efficienza nella gestione delle istanze, l’amministrazione può pubblicare documenti, informazioni e dati anche diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sempre in stretta osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 19 (Accesso civico semplice)

(1) L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere l’accesso ai documenti, alle informazioni o ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.

(2) L’istanza è presentata alla struttura organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti, allo Sportello per le relazioni con il pubblico, ad altra struttura organizzativa indicata nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” oppure al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 15)

15)
L'art. 19, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 20 (Legittimazione soggettiva)

(1) L’esercizio del diritto di accesso civico semplice non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona richiedente.

Art. 21 (Responsabilità del procedimento)

(1) Responsabili del procedimento sono le direttrici e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 18.

Art. 22 (Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice)

(1) L’istanza di accesso civico semplice non richiede motivazione, è gratuita e può essere trasmessa anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, e successive modifiche.

(2) La persona che presenta l’istanza deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi, e individuare esattamente i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria cui vuole accedere. 16)

(3) La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento. 17)

(4) L’istanza di accesso a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non comporta, per l’amministrazione, l’obbligo di comunicazione ai soggetti controinteressati.

16)
L'art. 22, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
17)
L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 23 (Termini del procedimento)

(1) In caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.

(2) Nel caso di ritardata o mancata pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato oggetto dell’istanza, la persona interessata può rivolgersi al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 24 (Accesso civico generalizzato)

(1) L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a documenti e dati detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 18)

(2) L’istanza è presentata alla struttura organizzativa che detiene i dati o i documenti, allo Sportello per le relazioni con il pubblico oppure ad altra struttura organizzativa indicata nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”. 19)

18)
L'art. 24, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
19)
L'art. 24, comma 2, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 25 (Legittimazione soggettiva)

(1) La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva della persona richiedente.

Art. 26 (Responsabilità del procedimento)

(1) Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a formare o a detenere stabilmente l’atto conclusivo.  Al/Alla responsabile compete anche decidere sulla richiesta. 20)

20)
L'art. 26, comma 1, è stato così integrato dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 27 (Comunicazione ai soggetti controinteressati)

(1) Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

(2) Soggetti controinteressati sono esclusivamente i portatori dei seguenti interessi privati di cui all’articolo 5/bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

(3) I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi all’atto/agli atti oggetto della richiesta e di quelli nello stesso/negli stessi richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

(4) Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, una motivata opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere.

(5) Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta d’accesso.

Art. 28 (Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato)

(1) L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica; in tal caso l’istanza è validamente presentata se alternativamente:

  1. è sottoscritta e trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della persona richiedente;
  2. è sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un ente certificatore;
  3. è sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento d’identità;
  4. è sottoscritta e trasmessa secondo le altre modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche. 21)

(2) La persona interessata deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta. 22)

(3) La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta, dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento. 23)

(4) Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare il dato, l’informazione o il documento richiesto, oppure la richiesta appaia diretta meramente ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell’amministrazione (richiesta esplorativa), entro 5 giorni, la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla persona richiedente, per via telematica a chi abbia consentito tale forma di trasmissione, o, altrimenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando contestualmente un termine non superiore a 10 giorni per fornire le precisazioni o i chiarimenti necessari all’identificazione dell’oggetto della richiesta.

(5) Scaduto il termine assegnato, se le precisazioni o i chiarimenti non sono pervenuti o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata.

(6) Qualora la richiesta non contenga i dati necessari all’identificazione della persona interessata ovvero, nel caso di trasmissione per via telematica, non sia allegata fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento della persona, la persona responsabile del procedimento richiede, ove possibile, la necessaria integrazione assegnando il termine massimo di 10 giorni per adempiere.

(7) Qualora la persona interessata non provveda all’integrazione, o quest’ultima sia insufficiente, la persona responsabile del procedimento archivia la richiesta per improcedibilità.

(8) Nella trasmissione delle comunicazioni e dei dati e documenti, l’amministrazione tiene conto della preferenza espressa dalla persona richiedente, se diversa dalla trasmissione per via telematica, sempre che questa preferenza non comporti un onere eccessivo per l’amministrazione o rischi di pregiudicarne il buon andamento.

(9) Oltre alla trasmissione per via telematica, sono ammissibili le seguenti ulteriori modalità di trasmissione:

  1. con servizio postale all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto, salvo il pagamento anticipato di tutte le spese derivanti e dei diritti dovuti;
  2. tramite consegna a mano alla persona interessata o ad altra persona munita di delega, che provvede direttamente al ritiro presso l’ufficio.
21)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
22)
L'art. 28, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
23)
L'art. 28, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 29 (Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato)

(1) Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso:

  1. nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalle disposizioni di settore al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, fra i quali rientrano, tra altri:
    1) il segreto statistico;
    2) il segreto bancario;
    3) il segreto scientifico e il segreto industriale;
    4) il segreto d'ufficio;
    5) il divieto di divulgazione di dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale della persona;
    6) il divieto di divulgazione di dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale;
    7) il divieto di divulgazione di documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, formati o detenuti stabilmente in originale dalle strutture organizzative nell’ambito di procedimenti selettivi quali, ad esempio, concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine a incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori;
    8) l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
    9) la segnalazione del pubblico dipendente, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, di condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54/bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (“whistleblowing”), e la documentazione ad essa allegata;
  2. nei casi di segreto di Stato. 24)

(2) L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi pubblici:

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  2. sicurezza nazionale;
  3. difesa e questioni militari;
  4. relazioni internazionali;
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  7. regolare svolgimento di attività ispettive, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. gli atti e i documenti concernenti segnalazioni, note o esposti di privati, di organizzazioni sindacali, di categoria o di altre associazioni, fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria e non siano stati emanati gli atti conclusivi del procedimento;
    2. i pareri dei legali interni, nonché quelli di professionisti esterni, acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, nonché gli atti difensivi e la relativa corrispondenza.

(3) L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto a uno dei seguenti interessi privati:

  1. protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa vigente in materia, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. i documenti di natura sanitaria e medica e ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi altro riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
    2. le relazioni dei Servizi sociali e assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone;
    3. le comunicazioni contenenti categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati nonché dati personali di minorenni;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza, nel qual caso sono sottratti all’accesso in particolare:
    1. i documenti presentati da un privato, su richiesta delle strutture organizzative di cui all’articolo 17 entrati a far parte del procedimento e che integrano interessi strettamente personali, sia tecnici, sia finanziari, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, che lo stesso privato chiede siano tenuti riservati;
    2. le comunicazioni scritte tra enti diversi e tra questi e soggetti terzi, che non siano parte del procedimento amministrativo, ma che abbiano carattere confidenziale e privato;
  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

(4) Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 2 e 3 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati ovvero alle altre parti.

(5) L'accesso civico non può essere negato ove, a tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 2 e 3, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

24)
L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 30 (Conclusione del procedimento)

(1) Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di cui all’articolo 31.

(2) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati. La persona responsabile del procedimento deve operare, di volta in volta, un attento bilanciamento tra l’interesse conoscitivo generale della persona richiedente, da un lato, e la probabilità e serietà del danno che gli interessi dei soggetti controinteressati potrebbero subire in conseguenza dell’accesso, dall’altro.

(3) In caso di accoglimento dell’istanza, la persona responsabile del procedimento trasmette tempestivamente alla persona richiedente i dati o i documenti richiesti.

(4) In caso di accoglimento dell’istanza nonostante l’opposizione dei soggetti controinteressati, la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione a questi ultimi e, fatti salvi i casi di comprovata indifferibilità, attende almeno 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati prima di trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Art. 31 (Termini del procedimento)

(1) Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

(2) Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza del termine assegnato ai soggetti controinteressati ai sensi dell’articolo 27, comma 4, al fine di presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato.

Art. 32 (Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici)

(1) Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 31, comma 1, la persona richiedente può presentare, entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

(2) Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di dati personali, il/la responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali e il termine per l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricezione del citato parere, comunque per non più di 10 giorni.

(3) La persona richiedente può altresì presentare ricorso alla Difesa civica competente; in tal caso il ricorso va notificato anche alla struttura organizzativa coinvolta. La Difesa civica si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

(4) Qualora la Difesa civica ritenga illegittimo il diniego o il differimento, ne informa la persona richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se questa, entro 30 giorni, non emana motivato provvedimento confermativo del diniego o del differimento, l'accesso è consentito.

(5) Nei casi di accoglimento dell’istanza di accesso, il soggetto controinteressato che vi si era opposto può presentare richiesta di riesame al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero ricorso alla Difesa civica.

(6) Avverso la decisione della struttura organizzativa competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del/della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è ammesso ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa ai sensi della normativa vigente.

(7) In pendenza di procedimento presso la Difesa civica, il termine per la presentazione del ricorso al Tribunale di Giustizia amministrativa è sospeso e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito del suo ricorso.

14)
La rubrica del Capo III del testo tedesco è stata modificata dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

CAPO IV
Registro unico degli accessi civici

Art. 33 (Oggetto)

(1) Tutte le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato pervenute alle strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano sono registrate in ordine cronologico di presentazione, utilizzando il sistema di gestione del protocollo informatico accessibile alle direttrici e ai direttori delle strutture organizzative e al/alla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con indicazione dei seguenti dati:

  1. la struttura organizzativa che ha gestito il procedimento d’accesso;
  2. l’esito dell’istruttoria e le motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l’accesso;
  3. il tempo impiegato per evadere la richiesta;
  4. gli eventuali soggetti controinteressati (solo nel caso di accesso civico generalizzato);
  5. l’esito di eventuali ricorsi proposti dalla persona interessata ovvero dai soggetti controinteressati.

Art. 34 (Finalità)

(1) Il/La responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere in ogni momento alle strutture organizzative informazioni sugli esiti dell’istruttoria nonché copia dei provvedimenti conclusivi.

(2) Le informazioni contenute nel sistema di gestione del protocollo informatico di cui all’Art. 33, comma 1, sono utilizzate anche ai fini della predisposizione, da parte dell’Ufficio Affari istituzionali, del registro delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico”, del sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

(3) Il registro è aggiornato con cadenza semestrale.

CAPO V
Accesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici 25)

Art. 35 (Modalità di esercizio del diritto di accesso)

(1) Salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, il diritto di accesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 24 e seguenti della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 26)

(2) Il diritto di accesso ai documentidella procedura telematica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico di detti atti ovvero tramite l'invio o la messa a disposizione di copia autentica degli atti. 27)

26)
L'art. 35, comma 1, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
27)
L'art. 35, comma 2, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 36 (Differimento dell’accesso)

(1) Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

  • a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  • b) nelle procedure ristrette e negoziate, e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito, dopo che le stazioni appaltanti hanno ufficialmente comunicato i nominativi dei candidati da invitare, l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il proprio interesse;
  • b/bis) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 28)
  • c) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
28)
La lettera b/bis dell'art. 35, comma 1, è stata inserita dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 37 (Informazioni e documenti esclusi dall’accesso) 29)

(1) Gli atti di cui all’articolo 36, comma 1, e le informazioni ad essi correlate non possono essere comunicati a terzi o essere in qualsiasi altro modo resi noti, fino alla scadenza dei termini previsti nel medesimo articolo.

(2) Fatta salva la disciplina prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione a: 30)

  1. informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  2. pareri legali acquisiti dagli enti di cui all’Art. 3, comma 1, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; c) relazioni riservate della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
  3. soluzioni tecniche e programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

(3) In relazione all'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

29)
La rubrica dell'art. 37 nel testo tedesco è stata modificata dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
30)
L'art. 37, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
25)
La rubrica del Capo V è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

CAPO VI
Accesso civico generalizzato ai documenti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici 31)

Art. 38 (Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato)

(1) L’accesso civico generalizzato è esercitato secondo quanto previsto dagli articoli da 24 a 28 e dall’articolo 30.

(2) Il procedimento si conclude nei termini di cui all’articolo 31.

Art. 39 (Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato)

(1) Prima dell’aggiudicazione l'accesso civico generalizzato è differito ovvero escluso nelle ipotesi previste dall’articolo 36 ovvero 37.

(2) Dopo l’aggiudicazione l’accesso civico generalizzato è concesso nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall’articolo 29.

Art. 40 (Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici)

(1) Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 31, comma 1, la persona richiedente può avvalersi dei rimedi giuridici di cui all’Art. 32 .

31)
La rubrica del Capo VI è stata così modificata dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

CAPO VII
Accesso alle informazioni ambientali

Art. 41 (Definizione di informazione ambientale)

(1) Per “informazione ambientale” ai fini del presente regolamento si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma, in possesso delle strutture organizzative degli enti di cui all’Art. 3, in quanto da esse stesse prodotta o ricevuta o stabilmente detenuta, e riguardante:

  1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, inclusi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
  2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
  3. le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b) nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;
  4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
  5. le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
  6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore, misura o attività di cui alle lettere b) e c).

Art. 42 (Responsabilità del procedimento)

(1) Responsabile del procedimento è la direttrice/il direttore della struttura organizzativa competente a produrre, ricevere o detenere stabilmente l’informazione ambientale disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in altra forma.

Art. 43 (Modalità di esercizio dell’accesso alle informazioni ambientali)

(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3 rendono disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che la persona debba dichiarare il proprio interesse.

(2) Le strutture organizzative mettono a disposizione della persona richiedente l'informazione ambientale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa nel caso di richieste di particolare entità e complessità. Il termine superiore a 30 giorni va debitamente motivato e comunicato alla persona richiedente.

(3) Nel caso di una richiesta d’accesso formulata in maniera eccessivamente generica, la persona responsabile del procedimento invita la persona richiedente a integrare e specificare la richiesta, respingendo in caso contrario la stessa ai sensi dell'Art. 44, comma 1, lettera c.

(4) La persona responsabile del procedimento fornisce l’informazione ambientale nella forma desiderata dalla persona richiedente, eccetto nei seguenti casi:

  1. l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato facilmente accessibile;
  2. per le strutture organizzative adite è più ragionevole rendere disponibile l’informazione in un'altra forma o formato, nel qual caso indicano i motivi della scelta. 32)

(5) Le strutture organizzative conservano l'informazione ambientale in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

32)
La lettera b) dell'art. 43, comma 4, nel testo tedesco è stata sostituita dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 44 (Casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali)

(1) L'accesso è negato nei seguenti casi:

  1. l'informazione richiesta non è detenuta dalle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 3. La richiesta presentata a struttura organizzativa diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, ma appartenente all’Amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è dalla stessa immediatamente inoltrata alla struttura organizzativa competente. Di tale inoltro è data comunicazione alla persona richiedente;
  2. la richiesta è manifestamente irragionevole;
  3. la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
  4. la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento;
  5. la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto conto, in ogni caso, dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

(2) L'accesso all'informazione ambientale è altresì negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

  1. alla riservatezza dei processi verbali delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico, salva espressa autorizzazione del competente organo provinciale;
  2. alle relazioni internazionali, all'ordine e alla sicurezza pubblici o alla difesa nazionale;
  3. allo svolgimento di procedimenti giudiziari e al regolare espletamento di attività ispettive;
  4. alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ivi compresa la riservatezza statistica e il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale;
  5. ai diritti di proprietà intellettuale;
  6. alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, qualora essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
  7. agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  8. alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

(3) Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

(4) Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), e al comma 2, la persona responsabile del procedimento può disporre un accesso parziale a favore della persona richiedente, qualora sia possibile eliminare dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei commi 1 e 2.

(5) Nei casi in cui il diritto di accesso è negato in tutto o in parte, la persona responsabile del procedimento comunica alla persona richiedente, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i motivi del rifiuto o dell’accesso parziale.

Art. 45 (Richiesta di riesame e altri rimedi giuridici)

(1) Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di cui all’articolo 43, comma 2, la persona richiedente può avvalersi dei rimedi giuridici di cui all’articolo 26, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 33)

33)
L'art. 45, comma 1, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Articolo 46  (Pubblicazione e accesso civico generalizzato alle informazioni ambientali)

(1) Le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché gli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, pubblicano, nell’apposita sezione denominata “Informazioni ambientali“ del sito internet istituzionale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, le informazioni ambientali di cui all’articolo 41 del presente regolamento.

(2) L’accesso civico generalizzato è escluso nei casi previsti dall’articolo 44.

CAPO VIII
Informazione e accesso ai dati personali

Art. 47 (Definizioni)

(1) Ai fini di questo regolamento si intende per “dato personale” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare tramite associazione a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi alla sua ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

(2) Tra i dati personali godono di speciale tutela le seguenti categorie particolari di dati:

  1. i “dati genetici”: dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
  2. i “dati biometrici”: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
  3. i “dati relativi alla salute”: dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, e alle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria godute, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
  4. i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale nonché i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Art. 48 (Diritto di accesso della persona interessata)

(1) La persona interessata ha il diritto di sapere dal titolare del trattamento se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano.

(2) In caso affermativo, la persona interessata ha il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati personali e alle informazioni in merito:

  1. alle finalità del trattamento;
  2. alle categorie di dati personali trattati;
  3. ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
  4. al periodo di conservazione dei dati personali, qualora questo sia previsto, in caso contrario la persona interessata va informata sui criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. all'esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano, o di opporsi al loro trattamento;
  6. al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso giurisdizionale;
  7. all’origine dei dati, qualora questi non siano stati raccolti presso la persona interessata;
  8. all'esistenza di un processo decisionale automatizzato, alla logica utilizzata nonché all'importanza e alle conseguenze previste di tale trattamento per la persona interessata;
  9. all’esistenza di garanzie adeguate relative all’eventuale trasferimento di dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

Art. 49 (Modalità di esercizio del diritto d’accesso ai dati personali)

(1) Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende, degli enti e delle agenzie da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, nonché nei confronti degli ulteriori soggetti di diritto pubblico e privato indicati negli articoli 1/ter e 24, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2) La richiesta di esercizio dei diritti sui propri dati personali nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano è trasmessa, anche con mezzi telematici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, e successive modifiche, all’Ufficio Organizzazione della Provincia autonoma di Bolzano, quale ufficio competente per le misure di coordinamento in materia di privacy.

(3) La richiesta di accesso deve consentire l’esatta identificazione della persona richiedente e precisare l'informazione o le attività di trattamento cui fa riferimento.

(4) Il diritto di accedere ai dati personali non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, in modo particolare i diritti d'autore che tutelano il software. 34)

34)
L'art. 49, comma 4, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 21, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 50 (Termini del procedimento)

(1) Il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni e i dati richiesti entro 1 mese dalla presentazione dell'istanza.

(2) Tale termine può essere prorogato di ulteriori 2 mesi in considerazione della complessità e del numero delle richieste.

(3) Il titolare del trattamento informa la persona interessata di tale proroga e dei motivi della stessa.

(4) Il termine di cui al comma 1 è sospeso in pendenza del termine, non superiore a 10 giorni, assegnato per regolarizzare o integrare richieste erronee o incomplete.

Art. 51 (Rimedi giuridici in caso di mancata ottemperanza da parte della pubblica Amministrazione) 35)

(1) In caso di mancata ottemperanza alla richiesta, la persona interessata può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o ricorso giurisdizionale. 36)

35)
La rubrica dell'art. 51 nel testo tedesco è stata modificata dall'art. 22, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
36)
L'art. 51, comma 1, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 22, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

Art. 52 (Informazione e accesso ai dati di persona deceduta)

(1) I diritti di cui all’articolo 48 riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela della persona interessata in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

(2) Le modalità di esercizio del diritto d’accesso ai dati sono disciplinate dagli articoli da 49 a 51.

Art. 53 (Informazione e accesso ai dati di minori)

(1) I diritti di cui all’articolo 48 riferiti ai dati personali di soggetti minori possono essere esercitati dal titolare della responsabilità genitoriale, dalle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza su di essi, fatte salve le disposizioni riferite ai servizi della società dell’informazione.

(2) Le modalità di esercizio del diritto d’accesso ai dati sono disciplinate dagli articoli da 49 a 51.

CAPO IX
Tariffe e modalità di pagamento

Art. 54 (Tariffe)

(1) La presa visione e l'esame dei documenti, con facoltà di prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto, sono gratuiti.

(2) Il rilascio di documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali  che viene addebitato alla persona richiedente. 37)

(3) Fatte salve le disposizioni sull’imposta di bollo, il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

  1. 25 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato non superiore a 210x297 mm;
  2. 45 cent a facciata per la copia in bianco e nero su carta di formato superiore a 210x297 mm;
  3. 75 cent a facciata per la copia a colori su carta di formato non superiore a 210x297 mm;
  4. 1,40 euro a facciata per la copia a colori su carta di formato superiore a 210x297 mm.

(4) Per gli importi inferiori a 2,00 Euro non è dovuto alcun rimborso. Non è consentito frazionare la richiesta di copie degli stessi documenti allo scopo di essere esentati dal pagamento.

(5) La copia dei documenti è rilasciata previo pagamento del corrispettivo dovuto, nelle forme e con le modalità previste per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni.

(6) Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione e messe a disposizione del pubblico è gratuito.

37)
L'art. 54, comma 2, è stato così modificato dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.

CAPO X
Disposizioni finali

Art. 55 (Disposizioni transitorie)

(1) Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

(2) Fino a quando l’albo online della Provincia non sarà operativo, gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Le richieste di accesso potranno essere presentate anche allo Sportello per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 29/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, non appena operativo; sarà cura del personale dello Sportello inoltrare immediatamente le richieste alla struttura organizzativa competente.

Art. 56 (Rinvio)

(1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 57 (Abrogazione)

(1) È abrogato il Titolo I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, recante “Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali”, e successive modifiche.

Art. 58 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale19 marzo 1991, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionl) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 15
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2019, n. 6
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 7
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4
ActionActionDisposizioni di carattere generale
ActionActionAccesso ai documenti amministrativi
ActionActionObblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 
ActionActionRegistro unico degli accessi civici
ActionActionAccesso ai documenti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici 
ActionActionAccesso civico generalizzato ai documenti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici 
ActionActionAccesso alle informazioni ambientali
ActionActionInformazione e accesso ai dati personali
ActionActionTariffe e modalità di pagamento
ActionActionDisposizioni finali
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 15
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2022, n. 9
ActionActionu) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2022, n. 23
ActionActionv) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 28
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 26 maggio 2023, n. 11
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico