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r) Decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 41)
Regolamento sull’esercizio del diritto di accesso nonché dei diritti derivanti dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2020, n. 3.

Art. 28 (Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato)

(1) L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede motivazione e può essere trasmessa anche per via telematica; in tal caso l’istanza è validamente presentata se alternativamente:

  1. è sottoscritta e trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) della persona richiedente;
  2. è sottoscritta mediante firma digitale o elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un ente certificatore;
  3. è sottoscritta e trasmessa unitamente alla copia del documento d’identità;
  4. è sottoscritta e trasmessa secondo le altre modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche. 21)

(2) La persona interessata deve dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi e identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta. 22)

(3) La struttura organizzativa che riceve l'istanza è tenuta a rilasciare all’istante una ricevuta, dalla quale risultino la data della presentazione della richiesta, il numero di protocollo assegnato, la struttura organizzativa competente per la risposta con i relativi dati di contatto e il termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento. 23)

(4) Qualora nella richiesta siano omessi gli elementi indispensabili al fine di individuare il dato, l’informazione o il documento richiesto, oppure la richiesta appaia diretta meramente ad accertare il possesso di taluni dati o documenti da parte dell’amministrazione (richiesta esplorativa), entro 5 giorni, la persona responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla persona richiedente, per via telematica a chi abbia consentito tale forma di trasmissione, o, altrimenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando contestualmente un termine non superiore a 10 giorni per fornire le precisazioni o i chiarimenti necessari all’identificazione dell’oggetto della richiesta.

(5) Scaduto il termine assegnato, se le precisazioni o i chiarimenti non sono pervenuti o sono comunque insufficienti, la persona responsabile del procedimento dichiara inammissibile la richiesta e ne dà comunicazione alla persona interessata.

(6) Qualora la richiesta non contenga i dati necessari all’identificazione della persona interessata ovvero, nel caso di trasmissione per via telematica, non sia allegata fotocopia di un documento d’identità o di riconoscimento della persona, la persona responsabile del procedimento richiede, ove possibile, la necessaria integrazione assegnando il termine massimo di 10 giorni per adempiere.

(7) Qualora la persona interessata non provveda all’integrazione, o quest’ultima sia insufficiente, la persona responsabile del procedimento archivia la richiesta per improcedibilità.

(8) Nella trasmissione delle comunicazioni e dei dati e documenti, l’amministrazione tiene conto della preferenza espressa dalla persona richiedente, se diversa dalla trasmissione per via telematica, sempre che questa preferenza non comporti un onere eccessivo per l’amministrazione o rischi di pregiudicarne il buon andamento.

(9) Oltre alla trasmissione per via telematica, sono ammissibili le seguenti ulteriori modalità di trasmissione:

  1. con servizio postale all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto, salvo il pagamento anticipato di tutte le spese derivanti e dei diritti dovuti;
  2. tramite consegna a mano alla persona interessata o ad altra persona munita di delega, che provvede direttamente al ritiro presso l’ufficio.
21)
L'art. 28, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
22)
L'art. 28, comma 2, nel testo tedesco è stato modificato dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
23)
L'art. 28, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 15 settembre 2022, n. 23.
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