1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per i seguenti interventi:
a) inserimento di tiranti in ferro nella muratura;
b) iniezioni di malta fluida per la stabilizzazione della muratura;
c) sottomurazione delle fondamenta;
d) iniezioni armate in muratura e pietra;
e) consolidamento di travi lignee con resina sintetica;
f) consolidamento di volte;
g) rinforzo di soffitti a travi lignee con strutture di sostegno.
2. Non vengono concessi contributi per la posa di nuovi soffitti a travi lignee o in laterocemento nonché per interventi di sottomurazione delle fondamenta dovuti alla costruzione di nuovi edifici o cantine.