In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 25 settembre 2018, n. 964
Approvazione dei criteri per la concessione di contributi nell'ambito di interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici ed artistici

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi nell'ambito di interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici ed artistici

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 5/ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, la concessione di contributi ai proprietari o agli amministratori di beni culturali assoggettati a vincolo storico-artistico per la copertura degli oneri aggiuntivi indotti dagli interventi di restauro o di conservazione sugli stessi, anche previo riconoscimento di prestazioni proprie.

Art. 2
Presupposti e condizioni

1. Presupposti per la concessione di contributi sono:

a) vincolo storico-artistico del bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito nominato Codice, e dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche;

b) approvazione dei lavori per i quali è richiesto un contributo ai sensi del Codice.

2. I contributi sono concessi di principio solo per gli interventi finalizzati direttamente alla conservazione e al restauro degli elementi che determinano il carattere storico-artistico dell’opera.

3. I contributi sono finalizzati a compensare il maggior onere di spesa derivante dalle metodologie e dalle tecnologie di intervento resesi necessarie per la qualità storico-artistica dell’opera e i suoi specifici vincoli.

4. Per quanto riguarda il vincolo indiretto ai sensi del Codice, possono essere concessi contributi solo per interventi alla parte visibile esterna degli edifici.

5. Sono agevolabili solo gli interventi di cui al Capo II. Non sono agevolabili i lavori di manutenzione ordinaria, come p.es. tinteggiature periodiche, riparazione di intonaci ammalorati, opere da lattoniere, riparazioni di scarso rilievo a tetti e simili.

Capo II
Tipologia e misura dell’agevolazione

Art. 3
Interventi agevolabili

1. Sono agevolabili i seguenti interventi:

a) coperture di tetti;

b) finestre;

c) interventi di consolidamento su edifici storici;

d) interventi di deumidificazione;

e) interventi di scoprimento, conservazione e restauro;

f) impianti di allarme;

g) analisi dell’evoluzione storica degli edifici.

2. I dettagli degli interventi agevolabili e la misura delle agevolazioni sono determinate nelle singole specifiche disposizioni.

3. In caso di particolari esigenze, debitamente motivate, potranno essere concessi contributi maggiori rispetto a quelli di cui al comma 2, e precisamente fino al 90 per cento dei costi riconosciuti.

Art. 4
Coperture di tetti

1. Sono concessi contributi per le seguenti coperture di beni architettonici di proprietà di privati o di enti pubblici. :

a) scandole inchiodate (40 cm, spaccate a mano, posa tripla);

b) scandole da posa (80 cm, spaccate a mano, posa tripla);

c) coppi;

d) tegole del tipo a coda di castoro;

e) tetti in paglia;

f) lastre di ardesia naturale;

g) tetti in rame (solo in caso di torri e cupole);

h) lastre di porfido;

i) lastre in fibrocemento, se richieste dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici;

j) speciali lastre di cemento, se richieste dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.

2. L’ammontare del contributo è determinato dalla differenza di costo fra una copertura in lastre di cemento usualmente in commercio e la copertura prescritta dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici. La differenza tra l’importo della copertura prescritta dall’Ufficio e quello della copertura in lastre di cemento è stabilita annualmente in base al prezzario delle opere edili della Provincia autonoma di Bolzano.

3. Anche per i tetti in paglia, in rame e simili viene applicata la differenza di importo rispetto a una copertura in lastre in cemento. Dalla fattura devono risultare la superficie del tetto e il prezzo per metro quadrato.

4. In linea generale il tetto in scandole, quale tipica copertura dell’area alpina, sia nella versione con scandole inchiodate che con scandole posate, deve essere realizzato senza tavolato, il che significa che le scandole vanno posate direttamente sui listelli, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.

5. Su chiese, cappelle, torri, mulini, forni, ovvero in tutti i casi in cui non vi sia necessità di isolamento termico del tetto, le scandole devono essere posate senza tavolato.

6. In linea di massima, anche su fabbricati a destinazione rurale e su edifici ad uso abitativo il tetto in scandole dovrà essere realizzato senza tavolato. In casi eccezionali, approvati dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici, su tetti dotati di rivestimento dovrà essere garantita la ventilazione delle scandole mediante una corrispondente controlistellatura di almeno 12 cm.

7. In caso di sottotetti ristrutturati ad uso abitativo, per i quali per ragioni di tutela dell’insieme sia prescritta una copertura in scandole, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l’isolazione non va posata sui correnti per evitare un eccessivo spessore del tetto, di particolare disturbo per una copertura in scandole;

b) le finestre in falda vanno assolutamente evitate;

c) l’isolazione del tetto può arrivare solo fino alla banchina e non fino alla gronda.

8. Oltre ai contributi per le nuove coperture, possono essere concessi anche contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti anche per i rifacimenti delle coperture, sempre che essi riguardino l’intera superficie del tetto e non si limitino a piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

9. Per i beni architettonici di proprietà ecclesiastica vengono inoltre concessi contributi nella misura del 40 per cento per costi aggiuntivi e per ricoperture.

10. I prezzi indicativi per coperture di tetti sono fissati nell’allegato 1.

11. Non sono concessi contributi per:

a) coperture con legnami non nostrani (Alerce, legnami tropicali ecc.);

b) grondaie;

c) parafulmini;

d) ganci e travi paraneve.

Art. 5
Finestre

1. Vengono concessi contributi per il restauro conservativo e la riparazione di finestre storiche fino al 40 per cento dei costi riconosciuti.

2. Se prescritte dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici, vengono altresì concessi contributi per:

a) nuove finestre con telai assemblati e traversine originali in piombo;

c) nuove doppie finestre con cassone in legno e nuove finestre scorrevoli;

d) nuove finestre a quattro ante.

3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo viene concesso sulla differenza di costo tra il tipo di finestra prescritto e una finestra comune con vetro isolante delle stesse dimensioni.

4. Non vengono concessi contributi per nuove finestre comuni con vetro isolante.

Art. 6
Interventi di consolidamento su edifici storici

1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per i seguenti interventi:

a) inserimento di tiranti in ferro nella muratura;

b) iniezioni di malta fluida per la stabilizzazione della muratura;

c) sottomurazione delle fondamenta;

d) iniezioni armate in muratura e pietra;

e) consolidamento di travi lignee con resina sintetica;

f) consolidamento di volte;

g) rinforzo di soffitti a travi lignee con strutture di sostegno.

2. Non vengono concessi contributi per la posa di nuovi soffitti a travi lignee o in laterocemento nonché per interventi di sottomurazione delle fondamenta dovuti alla costruzione di nuovi edifici o cantine.

Art. 7
Interventi di deumidificazione

1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per interventi di deumidificazione tramite scavo di un canale di aerazione con o senza riempimento di ghiaia.

2. Non vengono concessi contributi per interventi di deumidificazione chimica o fisica.

Art. 8
Interventi di scoprimento, conservazione e restauro

1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per i seguenti interventi:

a) scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche;

b) restauro e conservazione di:

1) intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiti e simili;

2) pitture murali;

3) pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili;

4) tavolati, compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana e simili);

5) stufe in maiolica;

6) arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi);

7) pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi).

2. Non vengono concessi contributi per:

a) puliture;

b) interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiatura di facciate, riparazione di intonaci, tinteggiatura di finestre e porte;

c) acquisto di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati;

d) copie di opere d’arte rubate.

Art. 9
Impianti di allarme

1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l’installazione di impianti per la rilevazione di movimento e contatto finalizzati alla protezione di opere d’arte mobili di proprietà pubblica o accessibili al pubblico.

Art. 10
Analisi dell’evoluzione storica degli edifici

1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per indagini analitiche sull’evoluzione storica degli edifici, se prescritte obbligatoriamente dall’ufficio.

Art. 11
Lavori eseguiti in proprio

1. Per i lavori eseguiti in proprio può essere concesso un contributo fino a un massimo del 30 per cento dei costi riconosciuti; per tali lavori vanno indicati sia il tempo impiegato che la concreta attività svolta.

2. In casi eccezionali debitamente motivati dove è garantita la qualifica professionale del committente, può essere concesso un contributo anche per una percentuale più alta dei costi riconosciuti per lavori eseguiti in proprio.

3. La provenienza dei materiali impiegati deve essere documentata a parte.

4. In caso di lavori di manovalanza va comprovato per chi sono stati svolti e per quale attività (dichiarazione scritta da parte dell’imprenditore/artigiano).

Capo III
Presentazione delle domande, concessione e liquidazione

Art. 12
Presentazione delle domande

1. La domanda deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici e va sottoscritta dal proprietario o dal/dalla legale rappresentante o dall’incaricato/incaricata.

2. La domanda deve essere presentata in ogni caso prima dell’inizio dei lavori. Essa può essere presentata durante tutto l’anno.

3. La domanda, indirizzata alla Ripartizione provinciale Beni culturali – Ufficio Beni architettonici ed artistici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano, può essere presentata con le seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all’Ufficio;

b) spedita per posta; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC kunstdenkmaeler.beniartistici@pec.prov.bz.it e sottoscritta con firma elettronica qualificata.

4. In caso di consegna direttamente all’ufficio o di invio per posta, la domanda deve essere affrancata con una marca da bollo da 16,00 euro. In caso di invio tramite PEC, la domanda deve riportare il numero della marca da bollo digitale. Il/La richiedente deve dichiarare di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Le domande devono riportare i seguenti dati e informazioni:

a) gli estremi dell’autorizzazione dei lavori da parte dell’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici;

b) l’indicazione della persona responsabile per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori;

c) la dichiarazione di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

d) la dichiarazione che la persona richiedente è stata informata ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) circa il trattamento dei propri dati personali;

e) la dichiarazione della persona richiedente di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti per il caso di false dichiarazioni.

6. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il piano di finanziamento;

b) il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori; per i lavori la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il cronoprogramma deve riportare la data di inizio attività, nonché i costi previsti nelle singole annualità;

c) il preventivo dell’artigiano o restauratore incaricato con indicazione dettagliata di quantità e materiali; in caso di tetti e drenaggi le quantità vanno indicate rispettivamente in metri quadrati e metri lineari.

7. In caso di comproprietà è sufficiente che la domanda sia presentata da un solo proprietario. Questi dovrà tuttavia assumersi la piena responsabilità per la correttezza dei dati indicati.

8. Inoltre, nella domanda la persona richiedente deve dichiarare in quali altri uffici provinciali o altri enti ha richiesto un contributo per lo stesso lavoro.

Art. 13
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata. L’esame delle domande comprende il controllo formale e la verifica della congruità dei preventivi di spesa.

2. L’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i richiedenti devono regolarizzare la domanda. Decorso inutilmente detto termine, la richiesta di contributo è archiviata.

Art. 14
Concessione

1. Il contributo viene concesso con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali.

Art. 15
Rendicontazione e liquidazione

1. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario/dalla beneficiaria entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

2. In caso di iniziative la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. La liquidazione avviene su presentazione di una domanda in carta semplice e di fatture saldate o di autodichiarazioni riguardanti i lavori eseguiti in proprio, recanti data posteriore rispetto alla data di presentazione della richiesta di contributo. Le fatture e le autodichiarazioni riferite ai lavori eseguiti in proprio devono coprire almeno la somma dei costi riconosciuti. La liquidazione avviene in seguito al collaudo dei lavori da parte dell’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.

4. Per singoli stati di avanzamento dei lavori è possibile presentare richiesta di liquidazione parziale. I pagamenti parziali devono riferirsi a lavori già effettuati e le relative fatture quietanziate devono essere vistate dall’Ufficio provinciale Beni architettonici ed artistici.

Art. 16
Riduzione dell’agevolazione

1. Il contributo viene ridotto se:

a) la qualità degli interventi eseguiti o dei materiali impiegati è inferiore a quanto prescritto;

b) i costi per i singoli lavori sono troppo elevati;

c) i tempi indicati nell’autodichiarazione per l’esecuzione dei lavori in proprio non sono congrui.

2. Per l’accertamento dell’adeguatezza dei costi delle lavorazioni viene utilizzato, dove possibile, il prezzario della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente per la liquidazione delle agevolazioni effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.

3. Durante il controllo a campione viene presa visione della documentazione contabile in originale e vengono verificate la veridicità delle dichiarazioni presentate dal beneficiario nonché l’effettiva realizzazione dell’iniziativa agevolata.

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 18
Revoca

1. Qualora venga constatato che i lavori non corrispondono alle prescrizioni di tutela storico-artistica, oppure In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, il contributo è revocato, fatta salva l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato 1

Prezzi indicativi per coperture di tetti (IVA esclusa)

Il prezzo della copertura con lastre di cemento è di 20,94 euro al m2.

Per gli altri tipi di copertura valgono i seguenti prezzi indicativi e limiti di contributo:

Tipo di copertura

Costi di copertura a m²

Contributo massimo a m²

scandole inchiodate (40 cm, spaccate a mano, posa tripla)

82,12

61,18

Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi

13,50

 

scandole da posa (80 cm, spaccate a mano, posa tripla)

120,31

99,37

Sovraprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi

13,50

 

coppi

51,85

30,91

Sovrapprezzo per il riutilizzo di almeno il 50% dei coppi esistenti (coppi superiori) comprese pulitura e foratura

15,80

 

Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi

16,40

 

Fissaggio supplementare staffa antivento

4,04

 

lastre di ardesia naturale

104,00

83,06

Sovrapprezzo per inclinazione maggiore di 26 gradi

39,63

 

tegole a coda di castoro

59,09

38,15

Sovrapprezzo per il reimpiego di almeno il 50% delle tegole esistenti, compresa la pulitura

12,50

 

Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi

24,50

 

Fissaggio supplementare staffa antivento

5,53

 

tegole a coda di castoro smaltate

225,74

204,80

Sovrapprezzo per inclinazione tetto maggiore di 26 gradi

24,50

 

Fissaggio supplementare staffa antivento

5,53

 

Lastre in fibrocemento

76,20

55,26

speciali lastre di cemento

 

 

Lastre romboidali

70,88

49,94

Lastre a S

56,96

36,02

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction Delibera 9 gennaio 2018, n. 1
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 79
ActionAction Delibera 30 gennaio 2018, n. 89
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 100
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 114
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 122
ActionAction Delibera 6 febbraio 2018, n. 125
ActionAction Delibera 16 febbraio 2018, n. 143
ActionAction Delibera 27 febbraio 2018, n. 169
ActionAction Delibera 6 marzo 2018, n. 186
ActionAction Delibera 13 marzo 2018, n. 223
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2018, n. 257
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 320
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 321
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 331
ActionAction Delibera 10 aprile 2018, n. 332
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 350
ActionAction Delibera 17 aprile 2018, n. 357
ActionAction Delibera 24 aprile 2018, n. 375
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 397
ActionAction Delibera 8 maggio 2018, n. 415
ActionAction Delibera 15 maggio 2018, n. 431
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 477
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 497
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 499
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 505
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 506
ActionAction Delibera 29 maggio 2018, n. 508
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 529
ActionAction Delibera 5 giugno 2018, n. 531
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 552
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 555
ActionAction Delibera 12 giugno 2018, n. 566
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 579
ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1031
ActionAction Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1108
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1109
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1121
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1150
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1156
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1158
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1161
ActionAction Delibera 13 novembre 2018, n. 1165
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1199
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1202
ActionAction Delibera 20 novembre 2018, n. 1209
ActionAction Delibera 27 novembre 2018, n. 1235
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1284
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1286
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1324
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1346
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1347
ActionAction Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1363
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1384
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1385
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1401
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1404
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1405
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1415
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1418
ActionAction Delibera 18 dicembre 2018, n. 1419
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1446
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1466
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1470
ActionAction Delibera 28 dicembre 2018, n. 1472
ActionAction Delibera 4 dicembre 2018, n. 1285
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico