1. Sono agevolabili i seguenti interventi:
a) coperture di tetti;
b) finestre;
c) interventi di consolidamento su edifici storici;
d) interventi di deumidificazione;
e) interventi di scoprimento, conservazione e restauro;
f) impianti di allarme;
g) analisi dell’evoluzione storica degli edifici.
2. I dettagli degli interventi agevolabili e la misura delle agevolazioni sono determinate nelle singole specifiche disposizioni.
3. In caso di particolari esigenze, debitamente motivate, potranno essere concessi contributi maggiori rispetto a quelli di cui al comma 2, e precisamente fino al 90 per cento dei costi riconosciuti.