1. Vengono concessi contributi fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per i seguenti interventi:
a) scoprimento di superfici storiche: policromie, pitture, intonaci, rimozione di tinteggiature sintetiche;
b) restauro e conservazione di:
1) intonaci storici con particolari strutture di superficie quali decorazione medioevale a riquadri, a commessure, marcapiani, decorazioni a stucco, intonaci graffiti e simili;
2) pitture murali;
3) pitture su tela e su tavola; sculture in legno e altri oggetti artistici mobili;
4) tavolati, compresi oggetti di arredo fisso, decorazioni a stucco e tappezzerie; pavimenti storici (pavimenti in legno con intarsi, pavimenti alla veneziana e simili);
5) stufe in maiolica;
6) arredi storici di chiese (altari, quadri, oggetti sacri, tessuti, gonfaloni, banchi, organi);
7) pertinenze storiche e tecniche (mulini, orologi, organi e torchi).
2. Non vengono concessi contributi per:
a) puliture;
b) interventi di manutenzione ordinaria come tinteggiatura di facciate, riparazione di intonaci, tinteggiatura di finestre e porte;
c) acquisto di nuovi pavimenti, nuovi arredi, altari versus populum, nuove porte, tavolati;
d) copie di opere d’arte rubate.