1. La funzione della Giunta provinciale di fissare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici nei casi stabiliti dall’art. 43, comma 3, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003 viene delegata all’Intendente scolastico, all’Intendente scolastica, al Direttore provinciale scuole o alla Direttrice provinciale scuole, che è competente per il dirigente scolastico interessato o la dirigente scolastica interessata.