1. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare che comprende un intero anno scolastico, si conferisce di regola un incarico di presidenza ai sensi dell’articolo 3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 4, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003. In casi eccezionali e motivati può incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica di dirigere la scuola.
2. In caso di assenza o impedimento del titolare o della titolare per un periodo inferiore ad un intero anno scolastico oppure qualora la direzione diventi vacante durante l’anno scolastico, di regola, il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica esercita la funzione dirigenziale. Di regola, l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole esonera il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica completamente dall’obbligo di insegnamento.
3. Ai sensi dell’articolo 29 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 al docente vicario o alla docente vicaria spetta l’indennità di funzione prevista per il personale dirigente con decorrenza dal 46° giorno di assenza ininterrotta dal servizio della titolare o del titolare.
4. Qualora non sia possibile incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica dell’esercizio della funzione dirigenziale, si conferisce in casi eccezionali un incarico di presidenza, di cui all’art. 3, purchè la sua durata sia superiore alla metà dell’anno scolastico. Altrimenti si procede all’affidamento della reggenza ad altro dirigente scolastico o altra dirigente scolastica.
5. Qualora l’incarico di presidenza di cui al comma 4 termini prima della fine dell’anno scolastico, il o la docente cui era stato conferito l’incarico di presidenza, rimane a disposizione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica