1. Il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole determina annualmente le direzioni scolastiche vacanti e disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi dirigenti scolastici.
2. Il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, al fine di evitare che dirigenti scolastici, in sede di attuazione di un nuovo piano di distribuzione delle direzioni delle istituzioni scolastiche, perdano la loro sede di servizio e diventino soprannumerari, può prescindere dal conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) per una direzione vacante.
3. Ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il conferimento di un incarico dirigenziale presso una scuola con lingua di insegnamento tedesca o italiana è prescritto il possesso dell’attestato della conoscenza della lingua tedesca ed italiana e per le scuole delle località ladine l’attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, fatte salve le particolari disposizioni in materia.