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Delibera 31 luglio 2018, n. 757
Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie (modificata con delibera n. 293 del 28.04.2020)

Allegato A

Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente deliberazione disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza, nonché di reggenze per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

2. La Giunta provinciale istituisce le direzioni delle scuole a carattere statale ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”.

3. Le direzioni scolastiche vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico vengono coperte seguendo il seguente ordine:

a) mediante le misure di mutamento dell’incarico dirigenziale del personale;

b) mediante la nuova assunzione di dirigenti scolastici o dirigenti scolastiche che hanno superato il relativo concorso; a tal fine le graduatorie vigenti sono esaminate a fine di assunzione in ordine cronologico di effet-tuazione della procedura selettiva, dalla meno recente alla più recente;

c) mediante il conferimento di un incarico di presidenza a docenti ai sensi dell’articolo 3 della presente deliberazione;

d) mediante l’affidamento di una direzione alla reggenza di un altro dirigente scolastico o dirigente scolastica.

Art. 2
Conferimento di incarichi dirigenziali

1. Il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole determina annualmente le direzioni scolastiche vacanti e disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi dirigenti scolastici.

2. Il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, al fine di evitare che dirigenti scolastici, in sede di attuazione di un nuovo piano di distribuzione delle direzioni delle istituzioni scolastiche, perdano la loro sede di servizio e diventino soprannumerari, può prescindere dal conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) per una direzione vacante.

3. Ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, per il conferimento di un incarico dirigenziale presso una scuola con lingua di insegnamento tedesca o italiana è prescritto il possesso dell’attestato della conoscenza della lingua tedesca ed italiana e per le scuole delle località ladine l’attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, fatte salve le particolari disposizioni in materia.

Art. 3
Conferimento degli incarichi di presidenza

1. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, di regola, conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico. In casi eccezionali e motivati può incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica di dirigere la scuola.

2. Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili

3. Nell’anno scolastico successivo, l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole può confermare su domanda dell’interessato l’incarico di presidenza di cui al comma 1 o 2. La domanda può riguardare la presidenza della medesima direzione oppure un’altra direzione. La conferma dell’incarico nella medesima istituzione scolastica presuppone la disponibilità del relativo posto.

4. La rinuncia all’incarico di presidenza non ha conseguenze per la persona rinunciante.

5. L’incarico di presidenza viene conferito per la durata di un anno scolastico.

6. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, per gravi e documentati motivi e con provvedimento motivato da comunicare all’interessato/a, può disporre la nomina in sede diversa oppure la revoca dell’incarico di presidenza.

7. Gli incarichi conferiti devono essere pubblicati all’albo della competente Direzione Istruzione e Formazione.

Art. 4
Criteri per il conferimento degli incarichi di presidenza

1. Le graduatorie di cui all’articolo 3 hanno lo scopo di individuare le persone, cui l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole conferisce l’incarico di presidenza in base ai seguenti criteri generali:

a) particolari capacità, competenze, conoscenze, esperienze di lavoro e titoli professionali posseduti dal/dalla dirigente scolastico/a che consentono la migliore utilizzazione del/della dirigente nella istituzione scolastica;

b) vicinanza della sede di servizio alla residenza.

2. L’aspirante trasferito/a d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 468 del decreto legislativo n. 297/94 non può ottenere l’incarico di presidenza nella scuola dalla quale é stato/a trasferito/a.

3. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole dichiara decaduto chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell’anno scolastico.

4. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, costituisce titolo di preferenza.

Art. 5
Sostituzione di dirigenti scolastici/ scolastiche

1. In caso di assenza o impedimento del/ della titolare che comprende un intero anno scolastico, si conferisce di regola un incarico di presidenza ai sensi dell’articolo 3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 4, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003. In casi eccezionali e motivati può incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica di dirigere la scuola.

2. In caso di assenza o impedimento del titolare o della titolare per un periodo inferiore ad un intero anno scolastico oppure qualora la direzione diventi vacante durante l’anno scolastico, di regola, il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica esercita la funzione dirigenziale. Di regola, l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole esonera il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica completamente dall’obbligo di insegnamento.

3. Ai sensi dell’articolo 29 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 al docente vicario o alla docente vicaria spetta l’indennità di funzione prevista per il personale dirigente con decorrenza dal 46° giorno di assenza ininterrotta dal servizio della titolare o del titolare.

4. Qualora non sia possibile incaricare il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica dell’esercizio della funzione dirigenziale, si conferisce in casi eccezionali un incarico di presidenza, di cui all’art. 3, purchè la sua durata sia superiore alla metà dell’anno scolastico. Altrimenti si procede all’affidamento della reggenza ad altro dirigente scolastico o altra dirigente scolastica.

5. Qualora l’incarico di presidenza di cui al comma 4 termini prima della fine dell’anno scolastico, il o la docente cui era stato conferito l’incarico di presidenza, rimane a disposizione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica

Art. 6
Affidamento di reggenze

1. Qualora una direzione non possa essere coperta con un incarico di presidenza oppure non venga coperta ai sensi dell’articolo 5, la medesima viene attribuita per reggenza ad altro dirigente scolastico o ad altra dirigente scolastica ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.

2. In tal caso il collaboratore o la collaboratrice con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o della dirigente scolastica presso la scuola attribuita per reggenza è esonerato/a completamente dagli obblighi di insegnamento.

3. Per garantire la continuità della gestione della scuola la reggenza di una scuola, che già in passato era affidata alla reggenza di un altro dirigente scolastico o di un’altra dirigente scolastica, può essere confermata.

Art. 7
Informazione delle organizzazioni sindacali

1. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole, prima del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 3, fornisce alle organizzazioni sindacali l’informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze e delle sedi vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico.

Art. 8
Delega di funzioni

1. La funzione della Giunta provinciale di fissare la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici nei casi stabiliti dall’art. 43, comma 3, del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003 viene delegata all’Intendente scolastico, all’Intendente scolastica, al Direttore provinciale scuole o alla Direttrice provinciale scuole, che è competente per il dirigente scolastico interessato o la dirigente scolastica interessata.

 

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