1. Le graduatorie di cui all’articolo 3 hanno lo scopo di individuare le persone, cui l’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole conferisce l’incarico di presidenza in base ai seguenti criteri generali:
a) particolari capacità, competenze, conoscenze, esperienze di lavoro e titoli professionali posseduti dal/dalla dirigente scolastico/a che consentono la migliore utilizzazione del/della dirigente nella istituzione scolastica;
b) vicinanza della sede di servizio alla residenza.
2. L’aspirante trasferito/a d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 468 del decreto legislativo n. 297/94 non può ottenere l’incarico di presidenza nella scuola dalla quale é stato/a trasferito/a.
3. L’Intendente scolastico, l’Intendente scolastica, il Direttore provinciale scuole o la Direttrice provinciale scuole dichiara decaduto chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell’anno scolastico.
4. Per il personale direttivo incaricato o vicario, che deve comunque appartenere al gruppo linguistico della scuola in cui presta servizio, il requisito di cui al comma 5 dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, costituisce titolo di preferenza.