2.1 Comunità alloggio
2.1.1 Definizione
1. La comunità alloggio è un servizio abitativo, che offre a persone adulte con dipendenza patologica, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per sviluppare e valorizzare competenze personali e sociali, con la finalità di consentire loro di vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione.
2. La comunità alloggio è, di norma, un alloggio di transizione verso una situazione abitativa autonoma, ma può rappresentare anche una soluzione abitativa stabile.
2.1.2 Finalità
1. Le finalità della comunità alloggio sono:
a) l’acquisizione e lo sviluppo di capacità e competenze per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;
b) il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia personale e la promozione dell’autodeterminazione;
c) la normalizzazione della vita quotidiana;
d) la costruzione di una rete di relazioni sociali e la strutturazione del tempo libero;
e) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.
2.1.3 Destinatari
1. Nella comunità alloggio abitano persone adulte con dipendenza patologica, che necessitano di un accompagnamento socio-pedagogico e che non hanno bisogno di assistenza intensiva e continuativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
2. Presupposti per l’ammissione e la permanenza nella comunità alloggio sono:
a) il regolare contatto con il servizio sanitario specialistico competente, ovvero il Servizio per le dipendenze o servizi convenzionati e autorizzati;
b) la stabilità psico-fisica della persona;
c) l’astinenza dall’assunzione di sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale;
d) la capacità della persona di stare temporaneamente da sola senza rappresentare un pericolo per sé stessa o per gli altri.
Il requisito dell’astinenza è valutato dai singoli servizi.
3. Di norma le persone svolgono un’occupazione.
4. Le persone di età pari o superiore ai 60 anni possono essere ammesse solo in casi eccezionali e motivati e per un breve periodo.
5. Il servizio non offre prestazioni sanitarie dirette; nel caso in cui un utente necessiti di assistenza sanitaria, devono essere attivati i competenti servizi sanitari, con i quali vanno trovate soluzioni di accoglienza alternative.
2.1.4 Capacità ricettiva
1. Un’unità abitativa può accogliere fino ad un massimo di cinque persone; sono fatti salvi i servizi abitativi già esistenti prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri.
2.2 Centro di addestramento abitativo
1. Il centro di addestramento abitativo è una soluzione abitativa temporanea, nella quale la persona riceve l‘accompagnamento necessario per acquisire le competenze e le conoscenze di cui ha bisogno, per vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione. La permanenza ha di norma una durata massima di due anni.
2. Per l’autorizzazione e l’accreditamento del servizio trovano applicazione i “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per persone con disabilità”.