1. I presenti criteri disciplinano i requisiti che i servizi sociali rivolti alle persone con dipendenza patologica devono soddisfare per ottenere l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. I servizi sociali di cui al comma 1 si distinguono in:
a) servizi abitativi: comunità alloggio e centri di addestramento abitativo;
b) servizi per l’occupazione lavorativa: servizi di riabilitazione lavorativa.
3. Possono fruire dei servizi le persone affette da disturbi da dipendenza patologica che, in base al DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), rientrano nei “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”.