7.1 Trasparenza dei costi
1. L’ente gestore garantisce la gestione efficiente del servizio prevedendo un adeguato sistema di controllo dei costi e adottando adeguati strumenti di analisi e rendicontazione. L’ente gestore rende note la retta, la tariffa giornaliera e le modalità di partecipazione alla spesa da parte dell’utente e dei suoi familiari.
2. Le/gli utenti dei servizi per la riabilitazione lavorativa percepiscono per l’attività svolta un’indennità, il cui importo massimo è stabilito dalla Giunta provinciale.
3. L’indennità è un incentivo economico a carattere socio-pedagogico ed è erogata secondo criteri chiari e definiti. Il suo importo varia in base alla presenza dell’utente e ad altri criteri socio-pedagogici stabiliti dai singoli servizi (ad es. in relazione all’impegno, all'interesse, alla disponibilità della persona nell’espletamento di particolari attività, alla sua flessibilità e produttività) nonché in base agli obiettivi concordati ed effettivamente raggiunti nel progetto riabilitativo individuale dell’utente. Tali criteri sono resi noti alle/agli utenti o ai loro rappresentanti legali.
4. Le presenze e le assenze delle/degli utenti sono registrate in modo sistematico.
5. La gestione delle somme di denaro prese in carico dal personale, su richiesta dell’utente o del suo/della sua legale rappresentante, per le piccole spese da effettuare per o con l’utente, deve essere documentata. Ciò vale anche per gli importi destinati alla cassa comune, ad es. per le spese di vitto. I relativi accordi sono definiti nell’accordo di accesso al servizio.
7.2 Organigramma
1. L’ente gestore redige un organigramma comprensibile alle/agli utenti, nel quale sono illustrate in modo chiaro le funzioni e le responsabilità di tutte le persone che operano nel servizio.
2. L’organigramma è reso noto a quanti hanno, a vario titolo, a che fare con il servizio ed è aggiornato regolarmente.
7.3 Dati statistici
1. L’ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati statistici e adotta a tal fine la modulistica e i sistemi di rilevazione dell’Amministrazione provinciale.
7.4 Sviluppo della qualità
1. L’ente gestore elabora strategie e strumenti per lo sviluppo della qualità del servizio offerto (ad es. procedure e standard organizzativi, momenti di condivisione dei principi e dei valori, riunioni con gli utenti, sistemi di autovalutazione della qualità, relazioni annuali, rilevazione della soddisfazione del personale).
2. Il grado di soddisfazione delle/degli utenti deve essere rilevato almeno una volta ogni tre anni. Le modalità e gli strumenti di rilevazione vanno adeguati al gruppo di destinatari. I risultati emersi dalla rilevazione sono comunicati a tutti gli interessati.