(1) L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle zone miste e nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo (zona di sviluppo turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi pubblici esistenti di cui all’articolo 35, all’esterno dell’area insediabile la realizzazione di una nuova volumetria con la destinazione d’uso di esercizio pubblico è ammessa esclusivamente nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo turistico (zona di sviluppo turistico). La Giunta provinciale può inoltre, in applicazione del procedimento secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione di zona a destinazione particolare per la realizzazione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree sciistiche.
(2) L’individuazione di zone di sviluppo turistico è ammessa solo nei Comuni dotati del programma di sviluppo del turismo di cui all’art. 51, comma 5, lettera g). La Giunta provinciale può determinare deroghe specifiche per gli esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande. Gli edifici aziendali siti in zone di sviluppo turistico, comprese le aree di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. Qualsiasi negozio giuridico che comporti il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare deve essere preceduto dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le linee guida per la concessione di tale nulla osta. 68)
(3) Nelle zone classificate dalla Giunta provinciale come turisticamente altamente sviluppate oppure turisticamente sviluppate, è ammissibile l’individuazione di zone di sviluppo turistico all’esterno dell’area insediabile solo su aree già edificate con volumetria destinata ad attività di esercizio pubblico o ad esse adiacenti.
(4) La Provincia, sentito il Consiglio dei Comuni, differenziando a seconda della classificazione degli esercizi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, disciplina con regolamento i criteri per la localizzazione, il dimensionamento degli edifici, il relativo inserimento paesaggistico, nonché il contenimento del consumo del suolo; la Provincia definisce inoltre con regolamento i criteri qualitativi prestazionali, in particolare al fine di incentivare iniziative turistiche in aree depresse e favorire l’insediamento di aziende che fungano da volano per lo sviluppo economico e sociale del territorio interessato. Sempre con regolamento vengono definite le attività ammesse nelle zone di sviluppo turistico.
(5) L’architettura e l’edificazione nelle zone turistiche mirano alla realizzazione di opere in sintonia con il paesaggio e il contesto circostante. L’inserimento della zona nel piano comunale all’esterno dell’area insediabile o l’eccesso di una densità edificabile di 3 m³/m² comporta l’obbligo da parte del Comune di richiedere, prima dell’inserimento, un parere sul progetto edilizio al Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio. Questo parere è vincolante per quanto riguarda la distribuzione dei volumi.
(6) Per definire un limite massimo di pernottamenti turistici in Alto Adige è introdotto un limite massimo di posti letto rilevati e stabiliti a livello provinciale, comunale e di singolo esercizio ricettivo, sulla base della licenza ovvero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni, dichiarati in una data scelta da ogni singolo esercizio nell’anno 2019. Nel contempo viene introdotto un sistema dinamico di assegnazione dei posti letto non più utilizzati. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni e previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente, da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta provinciale trascorsi i quali la proposta si intende accolta, le modalità di rilevamento del numero dei posti letto nonché i presupposti e i criteri per l’assegnazione dei posti letto ai singoli esercizi e una relativa norma transitoria. Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione con la regolamentazione transitoria non può essere rilasciato né un titolo abilitativo né concessa un’autorizzazione che determinino un aumento dei posti letto. Ad eccezione dei casi previsti nella regolamentazione transitoria, prima dell’assegnazione di posti letto da parte del Comune non può essere rilasciata alcuna autorizzazione che determini un aumento dei posti letto. 69)
(7) Chi a partire dal 1° gennaio 2023 ospita più turisti del tetto massimo fissato è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 volte l’imposta comunale di soggiorno dovuta per ogni pernottamento in violazione del tetto massimo di posti letto. 70)