(1) Le zone per attrezzature pubbliche sono destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’articolo 18. Ai fini di un razionale sfruttamento di tali aree e nell’interesse pubblico, il piano comunale per il territorio e il paesaggio può prevedere che una parte della volumetria ivi realizzabile, nella misura massima del 20 per cento, possa essere destinata ad attività commerciale al dettaglio, attività di servizio di iniziativa privata oppure attività di esercizio pubblico. 62)
(2) L’individuazione delle zone per attrezzature pubbliche comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, se non diversamente previsto nel caso specifico. Sono inoltre fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 57, comma 2.
(3) La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione è affidata nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. 63)
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