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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 27 (Zona produttiva)     delibera sentenza

(1) La zona produttiva è destinata all’insediamento di attività artigianali, industriali, di commercio all’ingrosso nonché alla trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, salvo il mantenimento delle destinazioni d’uso legittimamente preesistenti degli edifici prima dell’individuazione della zona produttiva stessa. Inoltre sono ammesse attività di servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico. 53)

(2) Sono ammesse con limitazioni:

  1. attività di servizio e attività di somministrazione di pasti e bevande nei limiti di cui al comma 3;
  2. il commercio al dettaglio ai sensi dell’Art. 33, comma 3 e successivi;
  3. locali per l’alloggio temporaneo di personale nei limiti di cui al comma 3; resta salva la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f). La Giunta provinciale stabilisce i criteri e parametri per locali per l’alloggio temporaneo di personale.  54)

(3) Nella zona produttiva fino al 20 per cento della volumetria ammissibile può essere destinato, con piano di attuazione, alle attività di cui al comma 2, lettera a) o c). Nei Comuni con oltre 30.000 abitanti la relativa percentuale può ammontare fino al 30 per cento. Il piano di attuazione può prevedere una percentuale inferiore o una concentrazione della quota disponibile per la zona produttiva su singoli lotti. In casi motivati la quota può essere aumentata al massimo di un ulteriore 10 per cento. 55)

(4) Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il piano di attuazione può limitare o escludere attività nella zona produttiva, qualora siano difficilmente compatibili con altre attività oppure pregiudichino lo sviluppo e l’attrattività della zona produttiva. La redazione di un piano di attuazione non è obbligatoria nel caso di ampliamento di zone produttive esistenti che non necessitano di ulteriori aree per opere di urbanizzazione e per le zone destinate all’insediamento di un’unica impresa o in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree. 56)

(5) Nella zona produttiva possono essere realizzati alloggi di servizio, qualora il piano di attuazione ne disciplini espressamente l’ammissibilità e il numero. La superficie abitabile può ammontare ad un massimo di 110 m² per azienda. Nelle zone produttive all’interno dell’area insediabile tale superfice è aumentata ad un massimo di 160 m², nel caso in cui venga realizzata un’ulteriore abitazione alle stesse condizioni di un alloggio di servizio. Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono definiti l’utilizzo dell’alloggio di servizio, le attività per le quali non sono ammessi alloggi di servizio, nonché il rapporto minimo fra la superficie aziendale e la superficie abitabile. L’alloggio di servizio è parte inscindibile dell’immobile aziendale. L'alienazione, il trasferimento di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione di diritti reali sugli stessi non sono ammissibili. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, mediante il quale il proprietario/la proprietaria autorizza il Comune ad annotare il vincolo di inscindibilità nel libro fondiario. L’annotazione viene fatta dal Comune a spese del proprietario/della proprietaria. 57)

(6) I Comuni, singoli o associati, sono competenti per le zone produttive. La Provincia, sentito il Comune interessato, può individuare e gestire direttamente, anche all’esterno dell’area insediabile – se necessario tramite variante al piano comunale – zone produttive e distretti innovativi e approvare i relativi piani attuativi. Nei distretti innovativi vengono svolte prevalentemente attività di ricerca e sviluppo senza le limitazioni relative alle destinazioni d’uso di cui ai commi 1 e 2.

(7) Più Comuni possono, di comune intesa, individuare zone produttive sovracomunali. La gestione di tali zone produttive viene regolata tramite convenzioni tra i Comuni coinvolti, che definiscono l’attribuzione delle competenze amministrative e la suddivisione degli oneri e degli introiti connessi alla pianificazione, alle infrastrutture e all’insediamento di imprese. La Giunta provinciale definisce, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, incentivi per la gestione sovracomunale delle zone produttive.

(8) In caso di realizzazione di studentati in zone produttive ai sensi del comma 1, vengono stipulate, secondo una convenzione-tipo approvata dalla Giunta provinciale, specifiche convenzioni tra Comuni e istituzioni pubbliche o private, oppure con soggetti terzi privati, che prevedono il divieto di mutare la destinazione dell’edificio per almeno 20 anni. Il relativo vincolo è annotato dal Comune nel libro fondiario a spese del/della richiedente e decorre dalla data dell’annotazione tavolare. Al termine della durata del vincolo può esserne chiesta la cancellazione. Dopo la cancellazione del vincolo sono ammesse solo le attività di cui ai commi 1 e 2. 58)

massimeDelibera 25 luglio 2023, n. 629 - Criteri e parametri per l’alloggio temporaneo di personale in zone produttive
massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 499 - Convenzione-tipo per la realizzazione di studentati in zone produttive
massimeDecreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2022, n. 1 - Regolamento sugli alloggi di servizio nelle zone produttive
53)
L'art. 27, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
54)
La lettera c) dell'art. 27, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
55)
L'art. 27, comma 3, è stato così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
56)
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20. dicembre 2019, n. 17.
57)
L'art. 27, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
58)
L'art. 27, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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