(1) Si distinguono le seguenti categorie di destinazioni d’uso delle costruzioni o di parti di esse:
(2) Si considera urbanisticamente rilevante il cambiamento delle destinazioni d'uso che comporta l’assegnazione della costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale. Se non diversamente disposto dalla presente legge, il cambiamento delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto il cambiamento riguardante il commercio al dettaglio in zone produttive. La locazione a tempo determinato o il comodato gratuito a tempo determinato di locali con destinazione “attività di esercizio pubblico” per l’erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di interesse pubblico, anche in deroga all’eventuale relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non determinano il cambio di destinazione d’uso. 43)
(3) Nella zona mista la volumetria o parte di essa che non è destinata ad abitazioni riservate ai residenti può essere usata contemporaneamente anche per le attività delle categorie di cui al comma 1, lettere da b) a g). Nelle zone al di fuori del centro storico tale possibilità non è consentita per l’attività ricettiva. Devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 24 e i requisiti specifici dei rispettivi settori economici. L'uso contemporaneo per due o più attività di diverse categorie di cui al presente comma non è soggetto a titolo abilitativo, qualora l'uso originario sia mantenuto ed esercitato prevalentemente conformemente alla destinazione d’uso approvata. 44)