(1) Il centro storico comprende le parti della zona mista in cui si trovano agglomerati dal rilevante carattere storico e artistico e di particolare pregio ambientale, che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un’unità omogenea.
(2) Nel centro storico si mira alla conservazione e al restauro degli edifici di interesse storico-artistico, al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e valorizzazione del tessuto urbano storico, della rete viaria e degli spazi inedificati, nonché alla riqualificazione delle destinazioni d’uso che lo caratterizzano.
(3) Nel centro storico la pianificazione comunale può prevedere una volumetria ad uso residenziale inferiore a quella di cui all’articolo 24, comma 2. Gli edifici sottoposti a tutela storico-artistica sono esenti dall’obbligo di utilizzo residenziale ai sensi dell’articolo 24, comma 2, primo periodo. 52)