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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 19 (Plusvalore di pianificazione)

(1) Il consumo di suolo autorizzato tramite i seguenti atti pianificatori obbliga il Comune a recuperare una parte dell’aumento del valore di mercato degli immobili interessati da essi generato (plusvalore di pianificazione):

  1. individuazione di zone miste;
  2. individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo sulle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13, all’esterno dell’area insediabile.

(2) Il Comune adempie al suo obbligo al più tardi al momento della richiesta di titolo abilitativo per l’utilizzo anche parziale delle capacità edificatorie riconosciute con l’atto pianificatorio.

(3) Nel caso di individuazione di zone miste, il 60 per cento dell’area è acquisito dal Comune alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia abitativa agevolata e/o ad abitazioni a prezzo calmierato. Il Comune è libero di non acquisire quest’area. In questo caso, il plusvalore di pianificazione di cui al comma 1 è compensato, sulla base di un accordo, mediante trasferimento al prezzo di vendita ai sensi dell’articolo 40. Queste aree sono riservate alla realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato. Se sull’area oggetto dell’atto di pianificazione preesistono legittimamente degli edifici, da tale area viene detratta una superficie pari a sei quarti della superficie che in base all’atto pianificatorio sarebbe necessaria per realizzare gli edifici esistenti, sempre che, e nella misura in cui, la destinazione d’uso originaria degli edifici corrisponda a quella prevista dall’atto pianificatorio.

(4) Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Comune adempie al suo obbligo tramite riscossione di un importo pari al 30 per cento del valore di mercato delle aree individuate con l’atto pianificatorio. In tal caso l’atto pianificatorio è soggetto al visto dell’ufficio provinciale competente in materia di estimo oppure di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata o del tecnico/della tecnica comunale con stima asseverata circa la congruità dell’importo. Se sull’area oggetto di un atto di pianificazione di cui al comma 1, lettera b), esistono già legittimamente edifici, da tale area è detratta la superficie che in base all’atto pianificatorio sarebbe necessaria per realizzare gli edifici esistenti.

(5) Per l’incentivazione delle aree economicamente depresse il programma di sviluppo comunale può prevedere l’esonero parziale o totale dagli obblighi previsti dal presente articolo, in caso di individuazione di zone a destinazione particolare per lo sviluppo del turismo.

(6) In sede di approvazione degli atti pianificatori per aree con superficie massima pari a 1.000 m2, il Comune può stabilire che il plusvalore di pianificazione previsto dal comma 3 venga recuperato tramite riscossione di un importo pari al 30 per cento del valore di mercato stimato per terreni edificabili situati nelle aree individuate con l’atto pianificatorio. Tali aree sono vincolate alla realizzazione di abitazioni per residenti ai sensi dell’articolo 39 e devono essere appositamente contrassegnate negli strumenti di pianificazione. L’articolo 24, comma 3, non si applica.

(7) I proventi dei Comuni derivanti dall’applicazione del presente articolo sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali all'edilizia residenziale agevolata o alla realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato, al risanamento dei complessi edilizi presenti nei centri storici ovvero degli insiemi e nelle periferie degradate, alla realizzazione e manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e a interventi di riuso e di rigenerazione.

(8) La Giunta provinciale istituisce il fondo di riutilizzo. Questo incentiva il riuso degli immobili esistenti, compensando, ove possibile, i costi maggiori iniziali di acquisizione ed edificazione innanzitutto per la realizzazione di spazio abitativo per la popolazione residente. Il fondo di riutilizzo serve al contenimento del consumo di suolo attraverso il riutilizzo di immobili abbandonati. La Giunta provinciale disciplina la dotazione e le modalità con proprio provvedimento. 22) 23)

22)
L'art. 19, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
23)
Vedi anche l'art. 32, comma 1, (disposizioni transitorie) della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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