(1) I Comuni garantiscono le dotazioni territoriali e funzionali minime determinate con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 21, comma 1, necessarie per il raggiungimento di un livello adeguato di qualità insediativa. I Comuni assicurano altresì le ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
(2) Sono opere di urbanizzazione primaria:
(3) Sono opere di urbanizzazione secondaria:
(4) La Provincia e i Comuni tramite gli strumenti di pianificazione e gli organi consultivi perseguono, con un’attenzione particolare agli spazi di uso collettivo, la manutenzione rispettivamente il raggiungimento di un’elevata qualità insediativa in riferimento a: