(1) Per consumo di suolo si intendono gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione.
(2) Il consumo di suolo all’esterno dell’area insediabile non connesso all’attività agricola può essere ammesso esclusivamente se è necessario e se non sussistono alternative economicamente ed ecologicamente ragionevoli, mediante interventi di riuso, recupero, adeguamento o densificazione degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo all’espropriazione di immobili non utilizzati in conformità agli obiettivi della pianificazione comunale. I relativi atti devono essere motivati con specifico riferimento alla sussistenza delle predette condizioni.
(3) L’area insediabile è perimetrata nel programma di sviluppo comunale di cui all’Art. 51 e comprende le aree già urbanizzate e le aree previste dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, da destinare allo sviluppo degli insediamenti nel periodo di validità del programma.
(4) Salvo diversa disposizione espressa della presente legge o della pianificazione paesaggistica, nelle aree naturali e agricole ai sensi dell’articolo 13 non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), o mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici. La realizzazione di volumetria interrata è ammissibile purché non ecceda la superficie coperta dell’edificio. Nel verde agricolo la volumetria interrata può estendersi oltre la superficie coperta dell’edificio su una superficie adiacente della doppia estensione. La demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione sono ammesse nella stessa posizione o ad una distanza non superiore a 40 metri a condizione che la superficie esistente sia resa permeabile in modo corretto e con la stessa destinazione d'uso e, a meno che non sussistano motivi igienico-sanitari, senza aumento del numero di edifici. Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti nel verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo precedente anche in altra posizione nel verde alpino nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina. 19)
(5) Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata ad abitazioni destinate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo in caso di successiva suddivisione dell’abitazione ampliata. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o a una distanza non superiore a 40 metri o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all’interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui al presente comma. 20)
(5-bis) La possibilità di ampliamento di cui al comma 5 non trova applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso. 21)
(6) Con regolamento di esecuzione, da approvarsi previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente in materia, sono stabiliti criteri applicativi per:
- individuare, nel programma di sviluppo comunale di cui all’articolo 51, l’area insediabile e quantificare e monitorare il consumo di suolo;
- individuare, attraverso la pianificazione comunale, all’interno dell’area urbanizzata la capacità edificatoria residua, ovvero le aree ancora edificabili e il patrimonio edilizio pubblico e privato non utilizzato o sottoutilizzato idoneo al recupero o al riuso;
- incentivare la rigenerazione urbana e gli interventi di ristrutturazione urbanistica e il rinnovo edilizio, anche aumentandone l'efficienza energetica e la qualità architettonica, privilegiando l'accessibilità pedonale, ciclabile e col trasporto pubblico, aumentando la permeabilità dei suoli; a tal fine possono essere previste misure per incentivare e rendere economicamente più attrattivo l'utilizzo di immobili esistenti di cui al comma 2.
(7) Se gli interventi di recupero per edifici soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo sono, secondo il parere della ripartizione provinciale beni culturali, incompatibili con la necessità della conservazione, è ammessa la costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente, e comunque non superiore a 700 m³ e in osservanza dei criteri della tutela degli insiemi.