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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 21 (Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia)     delibera sentenza

(1) La Provincia disciplina con norme regolamentari in materia urbanistica, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, le dotazioni territoriali e funzionali minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità edilizia ed urbanistica degli insediamenti e delle attività produttive e dei servizi, tenendo conto degli abitanti serviti e dell’utenza di riferimento, nonché dei requisiti di qualità prestazionale dei servizi medesimi. 27)

(2) Con il regolamento di cui al comma 1 vengono altresì definiti i criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole. 28) 29)

(3) Con regolamento di esecuzione, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sono emanate norme in materia edilizia:

  1. per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative all’edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile; in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo;  gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati, salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti; 30) 31)
  2. per determinare criteri per le norme di igiene e sanità pubblica in materia di edilizia e urbanistica; 32)
  3. per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39 ; 33) 34) 35)
  4. per definire obiettivi e misure per assicurare l’accessibilità negli spazi pubblici e privati. 36)

(4) La Provincia, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e sentite le più rappresentative categorie professionali interessate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge adotta un glossario unico per le definizioni in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica e di trasformazione del territorio e del paesaggio.  Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018. 37)

(5) Il Consiglio comunale delibera, in conformità al regolamento edilizio tipo adottato dalla Provincia d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento edilizio comunale, che contiene anche le norme sulle modalità costruttive con particolare riguardo alla composizione architettonica, all’igiene, alla sicurezza e alla vigilanza. Il regolamento edilizio comunale definisce inoltre gli interventi da sottoporre alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio e può prevedere ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti previsti dalla presente legge.  Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo. 38)

massimeDelibera 30 marzo 2021, n. 301 - Regolamento edilizio tipo (modificata con delibera n. 493 del 13.06.2023)
massimeDecreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 17 - Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole
27)
28)
L'art. 21, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
29)
30)
La lettera a) dell'art. 21, comma 3, è stata prima sostituita dall'art. 6, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e dall’art. 15, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
33)
La lettera c) dell'art. 21, comma 3, è stata sostituita dall'art. 6, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente modificata dall’art. 20, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
34)
37)
L'art. 21, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
38)
L'art. 21, comma 5, è stato così modificato dall'art. 6, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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