1. Le rendicontazioni devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell’impresa richiedente alla casella PEC certificata innovation.innovazione@pec.prov.bz.it secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le rendicontazioni devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio competente, scaricabile dal sito Internet www.provincia.bz.it/innovazione.
2. Le rendicontazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest’ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;
b) se trasmesse mediante la casella PEC certificata dell’impresa richiedente, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare; le rendicontazioni possono essere presentate anche tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone fisiche o giuridiche appositamente delegate.
3. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale annuale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, l’aiuto è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale l’aiuto è automaticamente revocato.
4. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, l’aiuto è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale l’aiuto è automaticamente revocato.
5. Se, per motivate ragioni, non è stato possibile realizzare le attività nell’anno indicato nel cronoprogramma, entro il 31 dicembre dello stesso anno il beneficiario deve inviare via PEC all’Ufficio una comunicazione motivata con la quale chiede una proroga dei termini di realizzazione delle attività stesse all’anno immediatamente successivo, quantificandone le spese.
6. Qualora si proceda alla revoca di aiuti, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
7. Ai fini della liquidazione degli aiuti, per ogni domanda può essere presentata al massimo una rendicontazione per ogni anno solare; inoltre può essere presentata un’eventuale rendicontazione relativa all’anno solare precedente.
8. Qualora si tratti di iniziative messi a bando, le rendicontazioni devono pervenire entro i termini previsti dal bando ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera k).
9. Gli aiuti concessi sono liquidati al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento del progetto e secondo il cronoprogramma approvato nonché sulla base della presentazione della modulistica prevista per la rendicontazione, che va corredata dalla seguente documentazione:
a) fatture o note onorario; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore; con riferimento all’articolo 14 copia delle buste paga o copia delle fatture dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o della grande impresa che mette a disposizione il personale;
b) dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che le predette spese sono state sostenute;
c) nel caso di attività svolte da soci/e o titolari, dichiarazione del/della legale rappresentante attestante il loro regolare svolgimento;
d) relazione sull’attività svolta redatta in base alla modulistica prevista;
e) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, redatto in base alla modulistica prevista per singola tipologia di iniziativa;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);
g) ogni altra dichiarazione o documentazione richiesta dall’ufficio competente per la specifica iniziativa oggetto di rendicontazione.
10. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla somma ammessa, l’aiuto da erogare è ricalcolato e ridotto in proporzione. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno il 50 per cento di quella ammessa, l’ufficio revoca l’aiuto concesso e recupera le somme già erogate. Per progetti di cooperazione di cui all’articolo 15 nonché nel caso di aiuti per l’assunzione o la messa a disposizione di personale altamente qualificato ai sensi dell’articolo 14, è possibile prescindere dalla percentuale sopra indicata.
11. In caso di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, l’aiuto viene erogato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri di attuazione e continuino a esercitare l’attività per la quale è stato concesso l’aiuto, assumendosi i relativi obblighi.
12. L’istruttoria delle rendicontazioni relative alle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
13. I termini per la conclusione dell’istruttoria concernente la rendicontazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni non sono considerati nel relativo computo.
14. Il direttore/La direttrice dell’ufficio competente dispone la liquidazione dell’aiuto.