1. L’istruttoria delle domande relative all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
2. I termini per la conclusione dell’istruttoria sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni e pareri di esperti non sono considerati nel relativo computo.
3. I progetti vengono valutati sotto il seguente profilo formale e sostanziale:
a) la valutazione formale riguarda la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente;
b) la valutazione sostanziale riguarda i contenuti tecnici, qualitativi e finanziari del progetto presentato.
4. Per la valutazione sostanziale dell’iniziativa l’ufficio competente può avvalersi del parere di esperte ed esperti qualificati interni all’Amministrazione provinciale o di esperte ed esperti a livello nazionale o internazionale.
5. Per progetti di ricerca e sviluppo l’ufficio competente può chiedere un parere al Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
6. Le domande di finanziamento possono venire attribuite d’ufficio alla categoria di aiuto ritenuta più attinente dai presenti criteri di attuazione.
7. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.