1. Nell’ambito del programma provinciale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge, nonché gli obiettivi in relazione al valore aggiunto per il territorio e alla creazione di occupazione qualificata.
2. Inoltre la Provincia promuove progetti di ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto pre-commerciale (Pre-Commercial Procurement), come prevede la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo {SEC(2007) 1668}.
3. Il direttore/la direttrice di ripartizione competente stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1, nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.
4. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente approva i progetti ammissibili ad aiuto insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti richiedenti.
5. Nella convenzione è stabilita l’intensità degli aiuti; sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione degli aiuti, nonché i controlli previsti da parte dell’Amministrazione provinciale.