1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 25, le domande di aiuto presentate sulla base della procedura valutativa di cui all’articolo 22 devono contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:
a) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progetto, nonché del nominativo del/della responsabile del progetto;
b) piano degli investimenti e dei costi;
c) cronoprogramma delle attività di progetto;
d) preventivo di spesa per importi superiori a 15.000,00 euro;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla classe dimensionale dell’impresa (piccola, media o grande impresa);
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non si tratta di un’impresa in difficoltà;
h) ogni altro documento richiesto dall’Ufficio competente al fine della valutazione dell’iniziativa.
2. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio competente sono rigettate.